I riposi orari nelle adozioni o affidamento nazionali

I riposi orari.

II TU 151/2001 ha sancito legislativamente che i riposi giornalieri della madre, originariamente destinati all'allattamento e poi via via all'accudimento in senso lato, i riposi giornalieri del padre e i riposi per parti plurimi sono fruibili anche dai genitori adottivi e affìdatari: è ovvio che va inteso adozioni o affidamenti plurimi invece di parti.

Introduzione

La sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 1°.4.2003 estende la possibilità, per i genitori adottivi, di usufruire dei riposi giornalieri non entro un anno di età come per i genitori biologici, ma entro un anno dall'effettivo ingresso in famiglia, equiparando la nascita all'ingresso in famiglia.

Viene finalmente sanata un'evidente e clamorosa violazione del principio di uguaglianza, sulla quale il Patronato INCA si era impegnato a livello di contenzioso legale.

È ovvio infatti che la limitazione temporale di un anno di età prevista dall'art. 45, rendeva di fatto impossibile la fruizione dei permessi giornalieri da parte dei genitori adottivi, dato che i bambini vengono adottati o affidati, nella quasi generalità dei casi, quando sono più grandi di un anno.

Va sottolineato che la sentenza cita «l'affidamento» in senso lato, senza una precisa definizione giuridica: ne discende pertanto che le istruzioni operative degli enti erogatori debbono prevedere sia l'ipotesi dell'affidamento adottivo, sia quella dell'affidamento provvisorio.

Raddoppio dei riposi orari

La Corte Costituzionale, nella sentenza citata, ha esplicitamente affermato che i bisogni di tipo psicologico e relazionale dei minori adottati o affidati, in caso di più figli adottati o affidati, non possono esaurirsi nelle «normali» ore di riposo giornaliero.

Viene pertanto previsto e recepito nelle circolari degli Enti il raddoppio dei riposi orari per le adozioni e per gli affidamenti plurimi, esattamente come per i parti plurimi biologici, secondo l'orario di lavoro della lavoratrice e del lavoratore che ne usufruiscono.

Il limite di età per poter usufruire dei permessi in questione è la maggiore età, ovviamente entro un anno dall'ingresso in famiglia.

Modalità di utilizzo dei riposi

Com'è noto, i genitori di figli biologici possono usufruire dei riposi giornalieri solo al termine del periodo di congedo di maternità (ex astensione obbligatoria) o di paternità (nei casi previsti).

Il lavoratore o la lavoratrice adottanti o affìdatari possono invece utilizzare i riposi giornalieri dal giorno successivo all'entrata del bambino/a in famiglia, al posto del congedo di maternità (o di paternità)

Si ricorda che in caso di adozione o di affidamento non è obbligatorio usufruire del congedo di maternità, dato che viene meno il bisogno di recupero psico-fisico della madre dopo il parto, così come si sottolinea che i padri e le madri adottivi e affìdatari possono alternarsi a piacere, cioè il padre adottivo o affidatario può sostituirsi alla lavoratrice madre, usufruendo del congedo di paternità, in tutti i casi in cui la madre non usufruisca del suo diritto, rinunciandovi per libera scelta, mentre il padre naturale può sostituirsi alla madre solo nei casi previsti, e cioè"' in caso di morte o di grave infermità della madre, di abbandono o di affidamento esclusivo al padre stesso.

Va ribadito invece che l'alternanza rispetto alle ore di riposo giornaliere rimane regolamentata come nei casi già previsti per i genitori biologici, ovvero" affidamento esclusivo dei figli al padre, mancata fruizione dei riposi da parte della madre lavoratrice dipendente per rinuncia della stessa o perché appartenente a categoria non avente diritto ai riposi in questione, oppure madre non lavoratrice dipendente ma comunque lavoratrice (autonoma, libera professionista...), oppure decesso della madre o grave infermità.

Si applica ai padri adottivi o affìdatari anche l'art. 41 TU: fruibilità per il padre lavoratore delle ore aggiuntive in caso di affidamento o adozione plurima, di due o più minori, anche non fratelli, avvenuto nella stessa data.

I Contemporaneità o meno dei riposi e dei congedi

Se entrambi i genitori adottivi o affìdatari intendono usufruire delle possibilità offerte dal TU 151/2001 di utilizzare contemporaneamente riposi giornalieri, congedo di maternità, congedo parentale, debbono tenere presente che:

  • la madre adottiva o affìdataria può usufruire dei riposi giornalieri durate il congedo parentale del padre adottivo o affidatario, ma non durante il congedo di paternità;
  • il padre adottivo o affidatario non può usufruire dei riposi orari né durante il congedo di maternità né durante il congedo parentale della madre e nemmeno durante i periodi di sospensione del rapporto di lavoro della madre stessa.

Di conseguenza, se la madre richiede in un secondo tempo il congedo di maternità o parentale, mentre il padre sta fruendo dei riposi giornalieri in assenza di richiesta della madre per i congedi citati, il padre deve interrompere la fruizione non potendoli utilizzare, come abbiamo visto, durante i congedi della madre.

Sul problema della sospensione del rapporto di lavoro della madre, e la conseguente possibilità del padre di utilizzare i riposi, l'INPS identifica (circ. 8/2003) come cause che determinano una sospensione del rapporto di lavoro le aspettative o i permessi non retribuiti e le pause lavorative previste nei contratti a part time verticale di tipo settimanale, mensile, annuale.

Se può essere ragionevole negare al padre la possibilità di usufruire dei riposi orari quando la madre è già assente per motivi connessi alla maternità, cioè stia utilizzando congedo di maternità o parentale, sfugge il motivo per cui, se la madre è addirittura malata, o in aspettativa, o in ferie o in permesso sindacale, non possa essere il padre a subentrare.

Riteniamo che i singoli motivi di assenza vadano vagliati con attenzione, per evitare interpretazioni restrittive che potrebbero inficiare la tutela del minore.

ADEMPIMENTI DEI GENITORI ADOTTIVI O AFFIDATARI

La lavoratrice, o il lavoratore, deve presentare:

  • domanda al datore di lavoro e all'INPS in cui viene specificato se il minore è adottato, ottenuto in affidamento preadottivo, temporaneo, e se è di nazionalità straniera;
  • copia del provvedimento di adozione o di affidamento;
  • copia del certificato di affidamento o del verbale rilasciato dall'autorità competente, attestante la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affìdataria;
  • copia dell'atto rilasciato dall'autorità competente, ovvero ente autorizzato, o copia della sentenza del giudice straniero.

Per fruire del congedo per malattia del figlio/a la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a presentare, ai sensi dell'ari. 46 del d.p.r. 445/2000, una dichiarazione attestante che l'altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo.

Adozioni nazionali per il lavoratori dipendenti:

5xmille

FAI UNA DONAZIONE

I Servizi di Vita di Donna

Ambulatorio ginecologico

Richieste urgenti tel. 366/3540689 tutti i giorni, festivi compresi. Siamo in ambulatorio ogni giovedì dalle 16,00 alle 19,00, ma se avete una urgenza chiameteci e cercheremo di visitarvi.

Aiuto telefonico

Rispondiamo a qualunque domanda sulla salute della donna, tutti i giorni dalle 9,00 alle 19,00 (festivi compresi). TEL. 366/3540689.

Aiuto via email

Scrivici per una consulenza sulla salute, rispondiamo entro 24 ore.

SoS Pillola del giorno dopo

Chiamaci per ogni informazione. Se sei minorenne e hai avuto problemi chiamaci e ti aiuteremo Tel. 366/3540689

Tutti i servizi sono gratuiti (è possibile lasciare un contributo solo se lo si desidera, non verrà richiesto)

La gravidanza

Sei incinta o vuoi avere un bambino? Visita la nostra guida alla gravidanza

Primi sintomi della gravidanza, sono incinta?

Periodo fertile, come calcolare l'ovulazione

Hpv Papilloma virus

Tutto quello che è necessario sapere

Anoressia

Il disturbo, la diagnosi, la prevenzione e la cura

Alimentazione, diete e salute

Obesità e sovrappeso, diete, alimentazione della donna in gravidanza e in menopausa, il cibo