La ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali

II datore di lavoro trattiene il 9,19% della retribuzione lorda dovuta al lavoratore per versarlo agli enti previdenziali ed assistenziali come segue:

  • I' 8,89% al fondo adeguamento pensioni;
  • lo 0,30% al fondo per la disoccupazione involontaria.
A partire dal 1998, è stata introdotta la certificazione unica, il datore di lavoro deve rilasciare il cosiddetto Modello CUD, che attesta la retribuzione, le ritenute fiscali e le detrazioni d'imposta effettuate, i contributi previdenziali e assistenziali.

Il CUD deve essere consegnato firmato e sottoscritto dal datore di lavoro entro il mese di febbraio e nel caso di conclusione del rapporto di lavoro entro dodici giorni dalla richiesta del dipendente.

Una volta detratte le ritenute previdenziali ed assistenziali dalla retribuzione lorda si ottiene il cosiddetto imponibile fiscale. Come per le buste paga anche questa documentazione deve essere conservata per tutta la vita lavorativa

Le ritenute fiscali

II datore di lavoro ogni mese trattiene dallo stipendio una ritenuta fiscale che poi provvederà a versare all'erario.

Tale ritenuta fiscale viene calcolata applicando all'imponibile fiscale le aliquote progressive previste dalla legge. L'imponibile fiscale si ricava sottraendo dal reddito lordo i contributi versati.

Si deve considerare però che gli eventuali contributi versati ai fondi previdenziali sono deducibili dall'imponibile fiscale e ne abbattono ulteriormente l'importo.

Il sistema di tassazione è stato modificato dalla legge finanziaria per il 2003, che ha generato una notevole complicazione contabile. Le nuove norme hanno trasformato il precedente sistema di detrazioni fiscali e hanno stabilito un nuovo sistema di deduzioni del reddito imponibile.

L'addizionale regionale

Dal 1998, i lavoratori dipendenti versano una tassa alla regione in cui risiedono, denominata addizionale regionale. Nel conguaglio della retribuzione di fine anno il datore di lavoro deve determinare l'importo dovuto da ogni dipendente alla regione e tale somma deve essere indicata nella busta paga.

Dal mese successivo al conguaglio, al lavoratore sarà trattenuta nella busta una somma mensile per un numero ,massimo di undici rate.

L'addizionale comunale

Dal 1999, il decreto legislativo 360/98 ha introdotto l'addizionale comunale. Si tratta di un'imposta variabile, determinata dai comuni entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

L'operazione di prelievo dalla busta paga segue la stessa procedura dell'addizionale regionale.

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