Aborto, un anno di carcere al medico obiettore che ha negato le cure

Medico obiettore rifiuta le cure ad una donna che aveva abortito, nonostante fosse a rischio di emorragia. La Cassazione conferma la sentenza e condanna la dottoressa ad un anno di reclusione con annessa interdizione alla professione medica.

La vicenda processuale si conclude quindi con una condanna del medico, in servizio in una struttura sanitaria in provincia di Pordenone, per omissione di atti d'ufficio.

Stando alla cronaca, la dottoressa è di guardia in ospedale quando una donna accusa dei disturbi dopo l'intervento d'interruzione di gravidanza. Il personale sanitario, temendo un'emorragia, chiede l'intervento del medico del reparto. Ma la dottoressa rifiuta le cure appellandosi all'obiezione di coscienza. Il tempestivo intervento del primario mette al riparo la paziente da possibili complicazioni.

Sull'episodio di quel rifiuto, la dottoressa si è giustificata con un'interpretazione estensiva della legge 194, articolo 9, sostenendo che l'obiettore di coscienza è esonerato da dover prestare cura per tutta la durata del procedimento compresa la fase di espulsione del feto e della placenta.

Ma per la Corte di Cassazione le cose non stanno in questo modo perché si "esclude che l'obiezione possa riferirsi anche all'assistenza antecedente e conseguente all'intervento".

In sintesi, il medico obiettore può rifiutarsi di eseguire l'intervento chirurgico o di somministrare la pillola abortiva, ma non può "omettere di prestare assistenza prima o dopo".

La sentenza della sesta sezione penale della Suprema Corte non intende limitare il diritto di obiezione, ma richiama il medico all'obbligo di "assicurare la tutela della salute e della vita della donna, anche nel corso dell'intervento di interruzione di gravidanza".

Viene pertanto ribadito un principio che riguarda tutto il personale medico, obiettore o no, quello che in caso di stato di necessità, quando la donna è in pericolo di vita, il sanitario non può rifiutarsi di prestare le sue cure.

Ciò riguarda quindi anche l'obiettore di coscienza che è tenuto a completare la procedura nel caso il suo intervento sia indispensabile a salvaguardare la vita della paziente.

Ma era davvero necessario arrivare ad una sentenza di Cassazione per stabilire un principio che, oltre dal buon senso, è dettato anche da obblighi morali e deontologici?

Come sarebbe finita se il primario del reparto non fosse corso in ospedale per intervenire d'urgenza? La dottoressa obiettrice avrebbe davvero lasciato che la donna corresse un pericolo di vita?

Per fortuna la risposta è ormai superflua, ma il fenomeno dell'obiezione di coscienza, per la dimensione che ha ormai assunto, mette seriamente a rischio l'applicazione della legge 194.

Secondo la Relazione 2012 sula legge 194, presentata dal ministro Balduzzi lo scorso anno, ci sono Regioni come il Molise, la Basilicata e la Campania, in cui il fenomeno supera addirittura l'85%.

Ricordiamo che l'articolo 9 della legge 194 consente l'obiezione di coscienza ma "Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza..".

Quindi, la legge assicura il diritto della donna ad abortire e quello del medico di obiettare. Se una struttura pubblica, in barba alla legge, non esegue gli interventi di interruzione volontaria della gravidanza interrompe un pubblico servizio.

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