Contratti di lavoro a carattere formativo: l'apprendistato

L'apprendistato L'apprendistato è rapporto di lavoro (applicabile sia alle qualifiche operaie che a quelle impiegatizie) a causa mista, ossia è un contratto in cui la componente formativa ha una parte rilevante.

Il datore di lavoro che si avvale dell'apprendista deve fornirgli la formazione professionale necessaria ad acquisire le competenze tecniche del lavoratore qualificato.

In cambio di questo impegno formativo beneficia di due agevolazioni: la riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi e l'esclusione dell'apprendista dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti.

La prima regolalamentazione dell'apprendistato risale al 1955 (L. 25/55), il contratto è stato poi rivisto nel 1987 dalla Legge 56/87 e infine più recentemente nell'articolo 16 della legge 196/97.

L'ultimo intervento legislativo, nel 2003 (D. Lgs. 276/03), ne ha trasformato profondamente gli aspetti formativi e contrattuali suddividendo l'apprendistato in tre diverse tipologie.

  • L'apprendistato per il conseguimento del diritto-dovere all'istruzione, che costituisce uno dei canali previsti dalla riforma del sistema di istruzione per assolvere al diritto-dovere alla formazione fino a 18 anni (L.53/03).
  • L'apprendistato professionalizzante, che ha come obiettivo il conseguimento di una qualificazione attraverso la formazione sul lavoro e l'apprendimento tecnico professionale.
  • L'apprendistato per il conseguimento di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Tuttavia è bene ricordare che finché la contrattazione collettiva e le Regioni non avranno regolamentato i contenuti della formazione e le modalità con cui gli apprendisti potranno usufruirne, continua a valere e ad applicarsi nei luoghi di lavoro la normativa precedente che di seguito illustriamo (art. 47, comma 3 D.Lgs 276/03).

Chi può assumere con contratto di apprendistato

Possono assumere apprendisti i datori di lavoro di qualunque settore produttivo. Il numero degli apprendisti sul totale dell'organico dell'impresa non deve superare il 100% del personale qualifiato, mentre deve essere pari a non più di tre nelle imprese che hanno fino a 3 dipendenti qualificati o specializzati.

Nel settore artigiano il numero degli apprendisti che l'impresa può assumere è indicato dala legge 443/85.

A chi si applica

L'apprendista deve avere un'età compresa tra i 16 e i 24 anni. L'età massima è elevata a 26 anni per le assunzioni in particolari aree geografiche (Obiettivi 1 e 2 stabiliti dalla Commissione Europea) e per i portatori di handicap; nel settore artigiano i contratti nazionali possono, solo per qualifiche ad alto contenuto professionale, elevare il limite di età fino a 29 anni.

Forma del contratto di lavoro

Indipendentemente dall'attività svolta dall'apprendista, è necessario accertare attraverso la ASL la sua idoneità fisica a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto.

La durata del rapporto di lavoro è fissata dai contratti collettivi, sempre però entro i limiti stabiliti dalla legge: almeno 18 mesi e un massimo di 4 anni, fino a 5 anni nel settore artigiano.

Il datore di lavoro deve comunicare entro trenta giorni dall'assunzione agli uffici della provincia una scheda contenente i dati dell'apprendista e del tutore, sulla base di questi le competenti strutture formulano la proposta di formazione esterna all'impresa. Infatti la formazione dell'apprendista consiste, sia nell'addestramento pratico al lavoro, sia nella formazioe teorica esterna all'impresa.

La formazione non può essere inferiore a 120 ore annue certificate e deve riguardare, sia contenuti professionalizzanti, sia conoscenze denominate trasversali: linguistiche, matematiche, organizzative, economiche, relazionali.

I giovani minori di 18 anni hanno diritto di completare l'obbligo formativo mediante 120 ore annue aggiuntive di formazione esterna e le agevolazioni contributive per il datore di lavoro sono subordinate alla partecipazione dell'apprendista a tali iniziative di formazione previste dai contratti.

Il collegamento tra l'apprendistato sul luogo di lavoro e la formazione esterna è reso possibile dalla presenza di un tutore.

Gli apprendisti maggiorenni svogono lo stesso orario di lavoro degli altri dipendenti, compreso lo straordinario e il lavoro notturno (art. 2 D.Lgs. 66/03); per quanto riguarda i minorenni l'attività lavorativa deve invece obbligatoriamente essere contenuta entro le otto ore giornaliere e 40 settimanali ed è vietato il lavoro notturno.

Le ferie generalmente sono pari a 4 settimane, mentre per i minori di 16 anni sono 30 giorni l'anno.

La retribuzione è fissata dai contratti collettivi; è calcolata mediante una quota percentuale sui minimi stabiliti per i lavoratori qualificati. E' però prevista una progressione della retribuzione legata alla acquisizione della professionalità fino al raggiungimento della parità retributiva. I contributi previdenziali che il datore di lavoro deve versare sono ridotti rispetto a quelli degli altri lavoratori dipendenti. Per favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro l'apprendista beneficia di agevolazioni contributive per l'anno successivo al giorno dell'assunzione a tempo indeterminato.

L'apprendista ha diritto agli assegni familiari, è invece escluso dai trattamenti di integrazione salariale, indennità di malattia, di disoccupazione, di mobilità.

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