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Nel nostro paese la prima regolamentazione dell'orario di lavoro risale al 1923, anno in cui si è limitato per legge l'orario giornaliero a 8 ore, e quello settimanale a 48.
Nei primi anni settanta, un deciso impulso alla riduzione di orario è provenuto dai contratti di categoria, in molti dei quali è stata introdotta la settimana di 40 ore, su 5 giorni lavorativi.
Dopo circa un quarto di secolo, con l'articolo 13 della legge 196/97, la conquista contrattuale delle 40 ore settimanali è divenuta la norma per tutto il mondo del lavoro dipendente.
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Nel 2003, la materia dell'orario di lavoro è stata di nuovo profondamente modificata.
Il governo infatti ha recepito mediante il decreto legislativo 66/03, la Direttiva europea n. 104/93 sull'orario di lavoro, dandone un'interpretazione che ha sollevato forti critiche dal parte di Cgil, CisI, Uil secondo le quali il decreto legge:
non teneva conto delle condizioni di miglior favore del quadro legislativo e contrattuale del nostro paese, al contrario di quanto prescriveva la direttiva europea stessa;
limitava l'autorità del contratto nazionale rispetto alla contrattazione aziendale e territoriale, nel determinare i regimi e le flessibilità dell'orario di lavoro.
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Oltre al decreto legislativo 66/03 l'orario di lavoro è regolato dai contratti collettivi.
Tuttavia dovendo questa materia tener conto di specificità settoriali e professionali, esistono oggi diverse tipologie contrattuali di sistemi di orari.
Per questa ragione è sempre importante avere una conoscenza approfondita del contratto collettivo applicato nel luogo di lavoro.
Le informazioni relative all'orario di lavoro devono essere chiare e accessibili a tutti i dipendenti (artt. 12 e 17 RD 1955/23).
L'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro, della durata degli intervalli e dei riposi del personale deve essere affissa in un luogo stabilito. Se non è possibile esporre l'orario di lavoro, esso deve essere comunque visibile nel luogo in cui viene corrisposta la retribuzione.
Qualora invece l'orario di lavoro non sia comune a tutti i dipendenti, i diversi turni devono essere comunicati direttamente a ciascuno reparto ead ogni categoria professionale.
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