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La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro (il numero delle ore, l'ora dell'inizio e del termine, la durata degli intervalli di riposo, ecc.) generalmente è stabilita dal contratto aziendale.  
Mentre invece per quanto riguarda il lavoro notturno dei limiti precisi sono imposti, sia dalla legge, sia dai contratti nazionali. 
 
Le pause.  
Se l'orario di lavoro supera le sei ore, il lavoratore ha diritto a una pausa di riposo che per legge non può essere inferiore ai dieci minuti (art. 8 D.lgs.66/03).  
Generalmente la durata e le modalità della pausa sono indicate, sia nel contratto collettivo nazionale, sia in quello aziendale.
Il riposo giornaliero.  
L'orario di lavoro giornaliero deve essere tale da consentire al lavoratore undici ore di riposo consecutive ogni ventiquattro ore.  
In alcuni specifici casi il contratto nazionale consente una deroga alla legge e la possibilità che al lavoratore siano accordati periodi di riposo più brevi, i quali comunque sono ammessi solo a condizione di periodi equipollenti di riposo compensativo. 
 
Il lavoro notturno.  
Generalmente i contratti di categoria specificano l'ora da cui decorre il lavoro notturno (ad esempio, per il contratto dei metalmeccanici: 12 ore dopo l'inizio del primo turno) e dalla quale scattano le maggiorazioni e i benefici contrattuali: riduzioni di orario, riposi compensativi, ecc.. 
 
In ogni modo la legge stabilisce che l'orario notturno è quello svolto nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino e che il lavoratore notturno è colui che svolge almeno tre ore del suo normale lavoro giornaliero durante il periodo notturno - secondo le norme definite dai contratti - oppure in mancanza di disciplina contrattuale: qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per almeno 80 giorni lavorativi all'anno. 
 
Il lavoro notturno non deve superare otto ore nell'arco delle 24, a meno che il contratto collettivo (nazionale o aziendale) non individui un periodo di riferimento più ampio su cui calcolare tale limite. 
 
Per compensare la fatica del lavorare durante la notte, tutti contratti di categoria indicano maggiorazioni retributive (vedi retribuzione) e nella gran parte dei casi anche delle specifiche riduzioni dell'orario di lavoro. 
 
A meno che non sia accertata la non idoneità del dipendente (attraverso le strutture sanitarie competenti), esso ha l'obbligo, se gli viene richiesto, di prestare la sua attività anche di notte. 
Però sono esclusi dall'obbligo di lavorare dalla mezzanotte alle sei del mattino (art.11 DIgs. 66/03) i seguenti soggetti: 
  • donne incinte, dal momento dell'accertamento dello stato di gravidanza
  • madri di un figlio di età inferiore a tre anni, o anche in alternativa il padre convivente; 
  • la madre o il padre che abbiano in affidamento un bambino di età inferiore a 12 anni; 
  • il lavoratore o la lavoratrice che abbiano a carico un soggetto disabile
  •  
    I contratti di categoria possono prevedere ulteriori requisiti che permettono l'esclusione dal lavoro notturno. 
     
    Prima di assegnare un dipendente al turno di notte il datore di lavoro deve consultare le Rappresentanze sindacali unitarie ( RSU), o le organizzazioni sindacali territoriali, se nell'azienda queste ultime non sono state elette. In seguito l'idoneità fisica dei lavoratori a svolgere turni di notte deve esser confermata attraverso i controlli preventivi e periodici previsti dalla legge e dai contratti di categoria. Durante la notte deve essere garantito un livello di servizi e di prevenzione pari a quello previsto per il turno diurno.
     
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