Cassazione corretta su Englaro

Nel caso di Eluana Englaro "la Corte di Cassazione non ha in alcun modo travalicato il proprio specifico compito istituzionale di rispondere alla domanda di giustizia del cittadino, assicurando la corretta interpretazione della legge, nel cui quadro si collocano in modo primario i principi costituzionali e la Convenzione di Oviedo".

Lo afferma il suo primo presidente, Vincenzo Carbone. "Considerate le polemiche sul caso di Eluana Englaro sviluppate in questi giorni sulla stampa, la Corte di Cassazione, che si trova a Roma e non è una Corte di Milano come un quotidiano erroneamente ha riportato, ritiene opportuno precisare esordisce Carbone in una nota - che la sentenza numero 21748/07 sul caso in questione, che risale ormai all'ottobre del 2007, costituisce espressione della Corte di Cassazione nella sua funzione giurisdizionale.

La Corte con tale pronuncia si è limitata ad affermare un principio di diritto sulla base della interpretazione costituzionalmente orientata della legislazione vigente". Carbone ricorda quindi che il principio affermato nella sentenza è il seguente: "... senza il consenso informato l'intervento del medico è, al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità, sicuramente illecito, anche quando è nell'interesse del paziente...

Il consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma ... altresì di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale... Nel consentire al trattamento medico o nel dissentire dalla prosecuzione dello stesso sulla persona dell'incapace, la rappresentanza del tutore è sottoposta a un duplice ordine di vincoli".

Su questa base, prosegue Carbone, il tutore "deve, innanzitutto, agire nell'esclusivo interesse dell'incapace; e, nella ricerca del 'best interest', deve decidere non 'al posto' dell'incapace né 'per' l'incapace, ma 'con' l'incapace: quindi, ricostruendo la presunta volontà del paziente incosciente, già adulto prima di cadere in tale stato, tenendo conto dei desideri da lui espressi prima della perdita della coscienza, ovvero inferendo quella volontà dalla sua personalità, dal suo stile di vita, dalle sue inclinazioni, dai suoi valori di riferimento e dalle sue convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche".

"In applicazione di siffatto principio - conclude Carbone - la Corte d'appello di Milano, nella sua autonomia e valutando nel concreto le circostanze di fatto e le prove raccolte, ha deliberato che potessero essere sospesi alla Englaro i presìdi che tuttora ne prolungano il riconosciuto stato vegetativo permanente".

Pagina pubblicata il 20 luglio 2008

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