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Il Contratto a progetto 
Si tratta di nuovo contratto recentemente regolato dal decreto legislativo 276/03 con il l'intento teorico di limitare l'uso di quelle collaborazioni coordinate e continuative, che - avvalendosi di un ridotto costo del lavoro - nella sostanza mascherano rapporti di lavoro dipendente. 
In realtà anche la nuova norma, senza un adeguato intervento della contrattazione collettiva, consente di celare dietro a un contratto a progetto un rapporto di lavoro dipendente a tutti gli effetti. 
Di fatto le co.co.co. non sono state abrogate, ma continuano ad essere ammesse in specifici casi:
  • nel settore pubblico;  
  • nelle professioni intellettuali;  
  • per gli amministratori di società;  
  • per i partecipanti a collegi e commissioni;  
  • per coloro che percepiscono pensione di vecchiaia;  
  • per collaborazioni rese ai fini istituzionali per società sportive;  
  • per prestazioni nei limiti di 30 giorni e 5 mila euro annui.  
  • Quando si può assumere con contratto a progetto 
    II collaboratore a progetto non è considerato dalla legge (art. 61-69 D.Lgs.276/03) un lavoratore dipendente, bensì autonomo.  
     
    Infatti la sua attività deve consistere nell'esecuzione di un progetto (o programma di lavoro, o fasi di esso), che deve poter gestire autonomamente senza sottostare al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.  
     
    In realtà tale autonomia risulta limitata dal fatto che al collaboratore viene richiesto di operare all'interno del ciclo produttivo e dell'organizzazione aziendale, e anche di coordinare la propria attività ai tempi di lavoro e alle necessità dal committente (Circolare del Ministero del Lavoro 8 gennaio 2004). 
     
    Forma del contratto  
    II contratto a progetto deve avere una forma scritta - è questa la vera novità rispetto alle co.co.co per le quali il contratto scritto non è obbligatorio - e deve indicare:  
  • la durata determinata o determinabile del progetto;  
  • il contenuto del progetto o programma di lavoro (o fasi di esso);  
  • la retribuzione (e i criteri per la sua determinazione), i tempi e le modalità del pagamento e dei rimborsi spese;  
  • le modalità del coordinamento, anche temporale, con il datore di lavoro;  
  • le misure di tutela della salute e sicurezza. 
  •  
    In un eventuale contenzioso sulla natura del contratto, la forma scritta è essenziale per dimostrare l'esistenza o meno del progetto. In quest'ultimo caso il giudice può trasformare il rapporto di lavoro da progetto, in lavoro subordinato a tempo indeterminato. 
     
    Se invece il giudice accerta che l’attività svolta non consente l’autonomia organizzativa  del lavoratore (e quindi si tratta di lavoro subordinato a tutti gli effetti), può chiedere la trasformazione del contratto nella tipologia che si è concretamente realizzata (ad esempio partime, tempo de terminato, ecc). 
     
    In che cosa consiste il progetto 
    È un'attività (anche produttiva) identificabile e collegata a un risultato. 
    Può essere connessa a un'attività accessoria, ma anche principale dell'impresa. Il giudice non può sindacare le ragioni tecniche, organizzative e produttive sulla base delle quali il datore di lavoro ha scelto di stipulare un contratto a progetto. 
     
    In che cosa consiste il programma di lavoro 
    Diversamente dal progetto il programma non deve necessariamente essere collegato a un risultato finale. Esso può anche produrre un obiettivo solo parziale (collocato all'interno di un ciclo produttivo) e destinato ad essere integrato da altre prestazioni lavorative. 
     
    Durata e cessazione del contratto a progetto 
    La legge non prevede una durata massima del rapporto di lavoro a progetto. Può essere determinata o determinabile in funzione delle caratteristiche del progetto o dell'interesse del datore di lavoro a continuarlo. 
    Il datore di lavoro può recedere dal contratto prima della scadenza del termine per due ragioni: per giusta causa e per eventuali causali, che può richiedere di inserire nel contratto individuale di lavoro. Tra queste la legge indica la clausola del preavviso, la quale se firmata dal collaboratore permette al datore di lavoro di interrompere in qualunque momento il contratto in seguito a un semplice preavviso (art 67, comma 2. D.Lgs.276/03). 
    Va anche ricordato che in caso di malattia o infortunio il datore di lavoro può decidere di interrompere il contratto con il collaboratore anche prima della sua scadenza naturale. 
     
    Successione dei contratti 
    Allo stesso collaboratore possono essere proposti contratti di lavoro successivi aventi come oggetto un progetto analogo o anche del tutto diverso. La legge non pone limiti alla successione di contratti a progetto 
     
    Retribuzione 
    La legge assegna ampia discrezionalità al datore di lavoro di fissare il compenso del lavoratore a progetto sulla base di proprie valutazioni. 
    Infatti la sua retribuzione è esclusivamente legata alla quantità e alla  qualità del lavoro eseguito: la Circolare del ministero del Lavoro, 8 gennaio 2004 esclude la possibilità che il punto di riferimento per il compenso del lavoratore a progetto siano le retribuzioni dei lavoratori subordinati di pari mansione.  L'unico criterio indicato dalla legge è quello dei compensi corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo.
    Gravidanza, infortunio e malattia 
    II rapporto di lavoro si sospende durante la gravidanza e in caso di malattia o infortunio. È comunque un obbligo inviare al datore di lavoro un certificato che attesti le ragioni dell'indisponibilità del collaboratore. In particolare, nell'eventualità di una malattia o di un infortunio la sospensione del rapporto di lavoro non comporta la proroga del contratto, il quale comunque termina alla scadenza stabilita. 
     
    La malattia 
    La malattia è completamente a carico del lavoratore, poiché infatti la legge non prevede alcuna integrazione, pubblica o da parte del datore di lavoro, del reddito perduto. Solo nell'eventualità di una degenza ospedaliera è prevista - per coloro che versano il contributo addizionale dello 0,5 - un'indennità di malattia per il periodo del ricovero (L 488/99). 
    Se la sospensione dal lavoro a causa di una malattia si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata del contratto, o oltre 30 giorni, il datore di lavoro può recedere dal rapporto di lavoro. 
     
    Gravidanza 
    Durante la gravidanza il contratto si sospende, ma automaticamente viene prorogato per 180 giorni. Rispetto alle co. co. co. i criteri per accedere alla indennità di maternità non sono cambiati, restano quelli fissati dal DM 4 aprile 2002: ossia le collaboratrici iscritte alla gestione separata dell'Inps hanno diritto a una indennità per i 2 mesi antecedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi. 
    Sul piano assicurativo le norme per le lavoratrici a progetto sono equi-parate a quelle per il lavoro dipendente, però le prime hanno diritto a un indennizzo non superiore al 80 del compenso. 
     
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