Handicap e lavoro: Legge 68/99 e significative innovazioni

Introduzione del concetto di «collocamento mirato» (art. 2)

Agevolazioni e contributi a favore dei datori di lavoro che assumono disabili gravi (art. 13)

Riduzione della percentuale di riserva per le imprese che occupano oltre 50 dipendenti (art. 3)

Estensione dell'obbligo d'assunzione alle imprese che occupano oltre 15 dipendenti (la normativa precedente faceva scattare l'obbligo per le aziende che occupano oltre 35 dipendenti)

Possibilità di collocamento sino all'età pensionabile (la legge precedente limitava il diritto al compimento dei 55 anni d'età)

Costituzione di una lista unica degli aventi diritto disoccupati e non più divisa per singole categorie secondo la causa invalidante (in coerenza con il principio del collocamento mirato)

Adeguamento degli organi deputati al collocamento in base al decentramento delle funzioni delegate agli Enti locali in base al d.lgs. 469/97(1)

Identificazione della convenzione quale strumento principale per un progetto d'inserimento mirato

Adeguamento e inasprimento delle sanzioni ai datori di lavoro che non rispettano la legge

(1) Conferimento alle regioni e agli enti locali di finizioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

L'inserimento lavorativo del disabile (legge 68/99) Legge 68/99: struttura e significative innovazioni La legge in dettaglio e aventi diritto Collocamento mirato Metodo di computo per la quota di disabili da assumere Esoneri parziali e compensazione territoriale
Servizi di collocamento obbligatorio, modalità assunzione e graduatorie Metodo di richiesta d'avviamento Rapporto di lavoro Convenzioni e cooperative sociali Agevolazioni per l'assunzione e Fondo regionale per l'occupazione dei disabili Concorsi pubbliche amministrazioni, obbligo di certificazione, disposizioni transitorie

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