Legge 68 e normativa in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro

La legge 104/92 è intervenuta a introdurre in modo chiaro nella nostra normativa i diritti all'integrazione sociale della persona handicappata con particolare attenzione alle tematiche dell'integrazione lavorativa, diritti questi che trovano la loro concreta realizzazione con la legge 68 del 12 marzo 1999 (1).

La legge 68, in particolare:

  1. prevede l'accesso al mondo del lavoro delle persone con handicap anche attraverso percorsi formativi;
  2. prevede forme di incentivazione per i datori di lavoro che assumono i soggetti svantaggiati (in quest'ambito un ruolo importante e ancora scarsamente applicato viene attribuito all'INAIL).

L'articolo 1della legge 68 prevede che rientrano nella norma:

  • gli invalidi civili in età lavorativa portatori di minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, con percentuale di riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
  • infortunati o tecnopatici che abbiano visto il riconoscimento di una percentuale superiore al 35 ai sensi delle tabelle annesse al TU 1124 (2) del 1965, con necessità di una doppia valutazione per i casi avvenuti o riconosciuti dopo il 25 luglio 2000 (introduzione della tutela del danno biologico);
  • i non vedenti (colpiti da cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi);
  • i sordomuti con sordità dalla nascita o precedente all'apprendimento della lingua parlata;
  • gli invalidi di guerra, gli invalidi per servizio con minorazioni rientranti nelle categoria di cui alla tabella A del d.p.r. 915/781 (3).

L'iscrizione nelle liste dei disabili riguarda anche i lavoratori extracomunitari regolarmente residenti in Italia e che siano stati riconosciuti disabili a seguito di visita ad opera della Commissione Medica o che abbiano acquisito una invalidità al lavoro come definito dalla Corte Costituzionale.

Infatti, con sentenza 454/1998, la Consulta ha affermato il diritto di tali soggetti a iscriversi tra le categorie protette in condizioni di assoluta parità con i cittadini italiani.

La legge precisa inoltre che non devono considerarsi modificate o implicitamente abrogate le norme relative ai centralinisti telefonici non vedenti (4), ai massaggiatori e massofìsioterapisti non vedenti (5), ai terapisti della riabilitazione non vedenti e ai sordomuti (6).

La legge 68 ha poi previsto l'emanazione di uno specifico atto (7) di indirizzo e coordinamento da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'individuazione dei criteri per l'accertamento della disabilità, nonché dei criteri e delle modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante, atto che è stato pubblicato, per una volta, in tempi rapidissimi (8).

L'accertamento delle condizioni di disabilità per l'accesso al collocamento è demandato, dalla legge, alle Commissioni mediche preposte in via ordinaria, ai sensi dell'ari. 4 della legge 104/92, all'accertamento dell'handicap e può essere effettuato anche in più fasi temporali sequenziali, contestualmente all'accertamento delle minorazioni civili.

La Commissione per l'accertamento delle condizioni di disabilità è chiamata a formulare una diagnosi funzionale della persona disabile, diretta a individuare la capacità globale per il collocamento lavorativo.

La Commissione deve dunque valutare in positivo le capacità dell'individuo seguendo criteri di scientificità, obiettività e riproducibilità, elaborando sia un profilo socio-lavorativo che una diagnosi funzionale della persona disabile (9).

Con l'istituzione del collocamento mirato si vuole far riferimento a strumenti di supporto destinati alla valutazione adeguata dei disabili sotto ogni aspetto (minorazione, capacità professionale, esperienza) con lo scopo di inserirli nel posto adatto.

Questo inserimento deve comportare un'analisi dei posti di lavoro, delle forme di sostegno, delle azioni positive e delle soluzioni connesse sia con gli ambienti che con le relazioni interpersonali nei posti di lavoro.

In questo ambito è da ritenere che un ruolo di primaria importanza possa e debba essere svolto dal medico competente, laddove presente.

La legge(10) prevede, infatti, diversi meccanismi per incentivare l'inserimento lavorativo dei disabili. In particolare, è prevista la possibilità da parte degli uffici competenti di stipulare con i datori di lavoro accordi e convenzioni aventi ad oggetto specifici programmi volti a conseguire gli obiettivi occupazionali indicati dalla legge stessa, con facoltà in taluni casi di effettuare da parte del datore di lavoro la scelta nominativa del soggetto (disabile) da assumere, oltre alla possibilità - ovviamente di particolare interesse - di prevedere, per il disabile assunto, periodi di prova più lunghi di quelli stabiliti dalla legge o dai contratti collettivi; in proposito occorre però sottolineare come sia espressamente (e opportunamente) previsto dalla legge in discorso che «l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca causa di risoluzione del rapporto di lavoro».

In altre parole l'esito negativo della prova, per condurre alla risoluzione del rapporto di lavoro, può essere riferito solo ed esclusivamente alle residue capacità lavorative del soggetto, concetto questo non nuovo per la giurisprudenza, ma per la prima volta espresso in una disposizione normativa.

Oltre a ciò, è previsto un rimborso parziale in favore del datore di lavoro per quanto concerne le spese necessario per trasformare o comunque adeguare i posti di lavoro da assegnare ai disabili «con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile»(11).

La legge 68 non contempla disposizioni relative all'igiene e alla sicurezza sul lavoro (tranne quelle appena citate all'art. 13) e questa mancanza di legame diretto e visibile con il corpo della legislazione prevenzionale e di igiene del lavoro è derivata dalla convinzione che il dettato del d.lgs. 626/94, nell'imporre al datore di lavoro l'obbligo di tenere conto - nella strutturazione dei luoghi di lavoro - delle caratteristiche dei lavoratori e della presenza di lavoratori portatori di handicap, rendeva inutile uno statuto normativo particolare.

Il contrario, e cioè la creazione di uno statuto normativo particolare in tema di sicurezza e igiene sul lavoro dei disabili, avrebbe determinato una ulteriore e inutile frammentazione della materia e questo proprio quando si tende a pervenire a un'opera di omogeneizzazione della normativa.

Pertanto la legge 68/99 va vista in relazione e unitamente a tale corpo normativo.

Se analizziamo più dettagliatamente tale decreto legislativo (12) rileviamo che esso prevede che i luoghi di lavoro debbano essere strutturati tenendo conto - se del caso - di eventuali lavoratori portatori di handicap. Vi è specificato poi che l'obbligo vige in particolare per le vie di comunicazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap.

Tale disposizione (13) si presenta come una norma aperta, nel senso che essa non indica quali siano i singoli specifici interventi in favore della sicurezza del lavoratore disabile, bensì obbliga il datore di lavoro a predisporre tutte quelle necessario misure di prevenzione e di protezione derivanti dalla combinazione dei fattori di rischio propri dell'attività lavorativa e del tipo di handicap del quale il lavoratore addetto è portatore.

Ma la prevenzione prevista dal decreto 626, oltre ad essere rivolta alle esigenze dei portatori di handicap (con particolare riguardo - come detto - alle vie di circolazione orizzontali e verticali (scale) e ai servizi igienico sanitari), impone di valutare quanto la presenza del disabile possa interagire con l'intero sistema aziendale senza che il soggetto possa egli stesso costituire un ulteriore fattore di rischio.

Vero è che tale particolare strutturazione del luogo di lavoro deve essere operata soltanto nel caso in cui siano effettivamente presenti lavoratori portatori di handicap, così come viene specificamente indicato nella prima circolare ministeriale esplicativa del decreto 626, ma restano, per altro verso, fermi in ogni caso gli obblighi legati al rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche (14).

Legge 68, normativa di igiene e sicurezza Il medico competente e il giudizio di idoneità L'idoneità al lavoro della persona svantaggiata Licenziamento dell'invalido

(1) Entrata in vigore il 19 gennaio 2000.

(2) Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

(3) Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.

(4) Legge 594/97, legge 778/60, legge 155/65, legge 231/71, legge 113/85.

(5) Legge 686/91 e legge 403/71.

(6) Legge 308/58.

(7) D.p.c.m. 13.1.2000.

(8) In Gazzetta Ufficiale il 22 febbraio 2000.

(9) Artt. 4 e 5 dell'atto di indirizzo.

(10) Legge 68/99, arti. 11-14.

(11) Art. 13, lettera c.

(12) D.lgs. 626/94.

(13) Art. 30.

(14) D.p.r. n. 503/96; d.m. n. 236/89; legge n. 104/92.

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