Il medico competente e il giudizio di idoneità

II d.lgs. 626/94, fra le misure generali di tutela della salute, include la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, sorveglianza che viene posta nella parte finale di una sequenza che è - anche - indicativa di una gerarchia e di una priorità d'intervento che privilegia l'eliminazione o la riduzione del rischio.

Tale sorveglianza sanitaria, effettuata dal cosiddetto medico competente, previsto e definito nelle caratteristiche(1) professionali, è obbligatoria se alla luce della valutazione dei rischi sono emerse esposizioni per le quali la normativa vigente ne indichi l'obbligo come indicato dall'art 17 (vedi anche precisazioni fornite dal Ministero del Lavoro con la circolare sul lavoro minorile) e per i soli lavoratori esposti.

Alcuni, soprattutto in ambito giurisprudenziale, fanno derivare tale obbligo dall'art. 3 del decreto legislativo, il che comporta la necessità di attuare la sorveglianza sanitaria ogni qualvolta siano presenti rischi - pur se non specificamente normati.

Le principali norme in vigore che richiedono obblighi di sorveglianza sanitaria sono:

  • d.p.r. 303/56, art. 33(2), che prevede l'obbligo nei casi delle lavorazioni indicate nella tabella allegata allo stesso decreto così come modificata dal d.lgs. 25/2002(3). Tali visite mediche sono obbligatorie anche per i lavoratori occupati in lavorazioni diverse da quelle previste nella tabella, ma che espongono a rischi della medesima natura, quando le lavorazioni stesse siano soggette all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali(4) e risultino a giudizio dell'organismo di vigilanza particolarmente pregiudizievoli alla salute dei lavoratori;
  • d.p.r. 321/1956(5) per i lavori nei cassoni ad aria compressa;
  • d.p.r. 128/59(6) per i lavoratori di cave, miniere e trivellazioni;
  • d.p.r. 1124/65 per i lavoratori addetti a lavorazioni a rischio di silicosi e asbestosi così come elencate nell'allegato 4 del decreto stesso;
  • circolare del Ministero del Lavoro n. 46 del 12 giugno 1979 e n. 61 del 4 giugno 1981: prevenzione dei rischi da amine aromatiche nelle industrie;
  • d.p.r. 962/82(7) in materia di protezione dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero;
  • decreto ministeriale 21 gennaio 1987: norme tecniche per l'esecuzione di visite mediche periodiche ai lavoratori esposti al rischio di asbestosi; 8. d.lgs. 277/91(8)i per i rischi da esposizione a piombo, amianto e rumore;
  • d.lgs. 77/92(9) per i lavoratori esposti alle ammine aromatiche indicate all'art. 1 del decreto;
  • d.lgs. 626/94 per i lavoratori esposti a movimentazione manuale di carichi, videoterminali, cancerogeni (indicati dalle frasi di rischio R45 e R49), agenti biologici
  • d.lgs. 230/95(10) per gli esposti a radiazioni ionizzanti 12. d.lgs. 25/2002(11) sul rischio chimico.

Tale normativa va tenuta distinta, in attesa del Testo Unico, da quelle leggi speciali che prevedono l'ottenimento di particolari «tessere, patenti o certificati».

A questo secondo gruppo dobbiamo poi aggiungere alcune categorie di lavoratori impegnati in attività di lavoro che richiedono efficienza fisica e psichica per la complessità dei compiti e le responsabilità che ne derivano: ferrovie, navigazione, portuali, guida di autoveicoli ecc. e per i quali i due regimi si sovrappongono.

In tutti gli altri casi il datore di lavoro ha la possibilità, per il combinato disposto del 1° e 2° comma dell'art. 5 della legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori), di richiedere alla struttura pubblica un giudizio e un accertamento sull'idoneità al lavoro, come pure sull'infermità per malattia o infortunio del dipendente.

Ancora apertissima rimane la questione delle visite mediche preassuntive e in particolare di quali siano le figure professionali a ciò deputate; a tale riguardo si rinvia alle conclusioni a cui è pervenuta la task torce 626 della Regione Emilia Romagna con il suo documento approvato il 25 genaio 2000.

Tali visite hanno carattere sia preventivo - da espletare cioè prima dell'ammissione al lavoro o anche in occasione di un cambio di mansione per constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati - sia periodico - da eseguirsi successivamente a determinati intervalli di tempo durante il rapporto di lavoro per controllare lo stato di salute dei lavoratori e per verificare la permanenza dell'idoneità lavorativa.

Esse sono svolte dal medico competente a cui spetta definire il programma di sorveglianza sanitaria (periodicità e contenuti), che, rientrando fra le misure di cui all'art. 3, dovrebbe essere compreso nel documento di valutazione previsto(12) fra le misure di prevenzione e protezione.

Gli accertamenti indicati devono avere lo scopo di valutare la situazione clinica del lavoratore con riguardo agli organi critici delle noxae cui quel lavoratore è esposto, avendo presente sia la storia lavorativa sia la presenza di eventuali patologie che potrebbero avere un peggioramento in conseguenza dell'esposizione in ambiente lavorativo, ivi comprese le condizioni legate (quando ricorrano gli estremi di legge) a problemi di suscettibilità individuale.

L'attività del medico competente è subordinata all'ottenimento del consenso all'atto medico cui il lavoratore è obbligatoriamente sottoposto, ottenimento che deve essere subordinato a un'adeguata informazione sugli obiettivi, sui metodi e sui benefici che si intende raggiungere in seguito all'accertamento sanitario.

Alla fine degli accertamenti sanitari preventivi e periodici il medico competente deve esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica, da intendere come idoneità al lavoro specifico e non come idoneità specifica al lavoro, proprio per sottolineare che la specificità è essenzialmente da riferire al lavoro organizzato e non al soggetto.

Il medico competente quindi esprime il giudizio d'idoneità(13); con questo termine si intendono tre diverse eventualità:

  1. una idoneità assoluta per la quale, oltre a non sussistere condizioni patologiche che potrebbero trarre danno dall'espletamento della mansione lavorativa, non si ritrovano quelle modificazioni biologiche che richiedono interventi sull'ambiente, sull'organizzazione del lavoro e/o sull'uomo;
  2. una idoneità parziale, condizionata cioè da fattori legati al rischio professionale - come l'obbligo dell'uso di mezzi di protezione individuale - o da alcune menomazioni, che possono negativamente incidere sulla mansione lavorativa (divieto di lavoro su piani rialzati, su scale ecc.) o, infine, dalla presenza di indicatori biologici di effetto che sono espressioni di un danno biologico;
  3. non-idoneità, quando sussistono condizioni patologiche, soprattutto degli organi impegnati nei processi di biotrasformazione dei tossici industriali ovvero quando l'impegno funzionale richiesto dall'espletamento della mansione si rivolge ad organi già menomati. Tale non-idoneità potrà avere carattere temporaneo o permanente.

Nel caso in cui il medico competente esprima un giudizio di inidoneità parziale o temporanea o totale, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

Il decreto non indica limiti temporali per l'invio di tale comunicazione, ma è evidente che essa debba avvenire in tempi rapidi onde non esporre ulteriormente il lavoratore a un rischio che, secondo le conclusioni del medico, ha già iniziato a determinare un danno alla salute.

Avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione, ad opera sia del lavoratore che del datre di lavoro, all'organo di vigilanza della ASL. In alcune regioni tale passaggio è a carico del SSN, in altre è sottoposto al pagamento di un specifico ticket; a carico del lavoratore restano gli ulteriori accertamenti sanitari.

Cruciale, nel percorso che deve portare all'espressione di un giudizio di idoneità, è l'ambiente di lavoro, anzi, come indicato dal d.lgs. 626/94, la valutazione dell'ambiente di lavoro deve precedere quella del lavoratore.

Dunque il primo atto è fare sì che, anche alla luce dei protocolli sanitari e delle risultanze diagnostiche, siano attuate tutte le misure di prevenzione e protezione (bonifica dell'ambiente di lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale) finalizzate all'abolizione o quantomeno alla riduzione del rischio.

L'accento sull'ambiente di lavoro comporta che l'idoneità non può essere concessa in astratto a una determinata mansione, ma va riferita a quella mansione, in quel posto di lavoro, in quella fabbrica in cui esiste una precisa organizzazione del lavoro che determina tempi e modalità di esposizione a specifici rischi.

E a questo il medico viene indirizzato dall'obbligo, che gli deriva per legge, di visitare almeno due volte all'anno i posti di lavoro.

Il giudizio d'idoneità, oltre a risvolti prettamente sanitari, può comportare conseguenze gravi per il lavoratore; infatti l'idoneità fisica, come più volte ribadito dalla Cassazione, deve essere riferita al possesso da parte del lavoratore delle capacità comunemente necessario per lo svolgimento delle attività lavorative oggetto del contratto di lavoro.

Il contratto di lavoro è pertanto un negozio a prestazioni corrispettive, caratterizzato da una reciprocità tra attività lavorativa e retribuzione, in cui ciascuna parte deve la sua prestazione solo se l'altra rende la propria: dunque lo stipendio in cambio della prestazione d'opera.

La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la non idoneità permanente consenta il recesso del contratto.

Ma il contratto può essere rescisso anche nel caso di una impossibilità parziale del lavoratore, qualora il datore di lavoro dimostri di non potere ricollocare quel lavoratore all'interno dell'azienda in attività confacenti anche di livello inferiore.

Ciò impone che il datore di lavoro, con l'ausilio del medico competente, operi attivamente per individuare all'interno dell'azienda un'adeguata collocazione del dipendente e questo ancor di più nei casi in cui si sia in presenza di una inidoneità che si può presumere temporanea anche se di lunga durata.

Per pervenire a tale risultato occorre che il medico competente, così come previsto dal d.lgs. 626, attui ogni sforzo per uscire dalla consuetudine di formulare giudizi quali «non idoneo a ...» e, invece, adottare espressioni del tipo «idoneo limitatamente a ...» seguite, ad esempio, dall'elenco dei compiti ancora possibili o dall'espressione delle condizioni di rischio ancora accettabili.

Ma soprattutto nei casi di inidoneità parziale, sia temporanea che permanente, il medico deve indicare quali sono i compiti e/o le esposizioni che vanno evitate e, dunque, qual è il campo delle residue idoneità. L'obiettivo prospettabile deve essere il pieno e proficuo inserimento nel proprio lavoro anche dei soggetti portatori di ridotte capacità lavorative, posto che le condizioni lavorative siano idonee, o vengano rese tali, ad accogliere tali lavoratori.

Deve essere chiaro che la visita medica non è diretta a selezionare soggetti superdotati e che in nessun modo essa può ridurre l'impegno a realizzare le migliori condizioni di sicurezza, igiene e benessere sul posto di lavoro.

Nell'introdurre il Convegno nazionale su «II giudizio di idoneità al lavoro»(14) E. Gaffuri ha indicato una serie di problemi e ha posto alcune domande cui non è facile rispondere, ma da cui dipende una efficace tutela dei lavoratori in difficoltà.

Un primo punto è che l'accesso al lavoro, e il mantenimento dello stesso, sono condizionati non solo dalle attitudini e dalle capacità della persona, ma anche dallo stato del mercato del lavoro. Soprattutto in condizioni recessive e di aumento della disoccupazione il giudizio del medico del lavoro può entrare in contrasto con le esigenze economiche delle aziende o con quelle individuali.

Un altro punto è la necessità di esprimere il giudizio di idoneità quando, per cause lavorative e no, sono presenti malattie che determinano una minor resistenza ai fattori di rischio presenti negli ambienti di lavoro; soprattutto, quando la malattia è di origine lavorativa, si deve concludere per l'inidoneità del lavoratore o per quella dell'ambiente di lavoro?

E inoltre deve essere considerato il ruolo di fattori predisponenti, congeniti od acquisiti, nel condizionare l'insorgenza o l'aggravamento di una malattia professionale?

In sede di visita preassuntiva o di preadibizione occorrerà anche indagare sulla presenza di eventuali patologie - professionali e no - che potrebbero avere un peggioramento in conseguenza della esposizione in ambiente lavorativo; ma anche sulle condizioni di salute legate a problemi di suscettibilità individuale (quando ricorrano gli estremi di legge) avendo chiaro che in questi casi il giudizio finale può e deve essere associato al ricorso alle diverse forme di prescrizione: dispositivi di protezione individuale (DPI), tempi ecc.

(1) Art. 2d.lgs. 626/94.

(2) «Norme generali per l'igiene del lavoro»

(3) «Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro».

(4) D.p.r. 336/94.

(5) «Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa».

(6) «Norme di polizia delle miniere e delle cave».

(7) «Attuazione della direttiva (CEE) n. 78/610 relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloniro di vinile monomero».

(8) «Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposi-zione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212».

(9) LM «Attuazione della direttiva 88/364/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro».

(10) «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti».

(11) «Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro».

(12) Art. 4, comma 2, d.lgs. 626/94.

(13) Art. 16 d.lgs. 626/94.

(14) Venezia, 20 maggio 1994

Legge 68, normativa di igiene e sicurezza Il medico competente e il giudizio di idoneità L'idoneità al lavoro della persona svantaggiata Licenziamento dell'invalido

Pubblicato marzo 2005

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