Infortuni sul lavoro: danno biologico, infortunio in itinere.

Il danno biologico inteso come "danno alla salute" è stato introdotto nell'ambito assicurativo INAIL dall'art. 13 del decreto legislativo n. 38/2000.

La nuova disciplina si applica esclusivamente agli infortuni verificatisi e alle malattie professionali denunciate dal 25 luglio 2000 in poi.

Infatti per l'art. 13 il danno permanete di origine professionale è indennizzato con una nuova prestazione economica:

Danno (%) Risarcimento Danno Biologico Risarcimento Danno Patrimoniale
Inferiore al 6% Franchigia Nulla è dovuto all'INAIL
Dal 6% al 15% Indennizzo in capitale uguale per tutti indipendentemente dal lavoro fatto (varia solo con l'età di guarigione e la % di danno riconosciuto) Non dovrebbe esserci danno patrimoniale quindi nulla viene corrisposto per il danno patrimoniale
Dal 16% al 100% Indennizzo in capitale uguale per tutti (varia solo con l'età di guarigione e la % di danno riconosciuto) Quota di rendita in aggiunta relativa alla retribuzione dell'anno precedente l'evento con un min e max di legge

Infortunio in itinere

E' infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso:

  • di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
  • tra due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;
  • di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione del pasto in assenza di mensa aziendale.

E' coperto dalla tutela assicurativa l'evento, e quindi l'infortunato, a condizione che l'uso del mezzo privato sia necessitato. Al momento sono esclusi dalla tutela:

  • Le interuzioni o le deviazioni del percorso non dipendenti dal lavoro o comunque non necessitate;
  • gli infortuni cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci; o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
  • carenza di prescritta abilitazione alla guida.

ATTENZIONE: Vanno ricordate alcune specificità.

Nel caso di lavoratori interinali o somministrati secondo la nuova normativa, la denuncia di infortunio e/o di malattia professionale è di competenza dell'azienda somministratice e non di quella utilizzatrice.

Questi lavoratori, con tempi e modalità precise, hanno diritto a prestazioni ulteriori - ottenute dalla contrattazione nazionale - a carico di un organismo bilaterale denominato E.BI.TEMP. e prestazioni accessorie che vengono a decadere ove non si osservino i tempi prestabiliti per i dovuti adempimenti.

Rendita per morte

Nel caso in cui l'infortunio o la malattia professionale causino la morte del lavoratore, i familiari a carico hanno diritto a una rendita calcolata sulla retribuzione percepita nell'anno precedente l'evento - sempre nel rispetto di una quota minima al di sotto della quale non si scende ed una massima al di sopra della quale non si può andare indipendentemente dalla retribuzione percepita, così ripartita:

50% al coniuge 20% a ciascun figlio La rendita totale in ogni caso non può superare complessivamente il 100% della retribuzione di riferimento.

In mancanza di coniuge e figli: 20% ai genitori naturali e adottivi 20% a ciascuno dei fratelli e e delle sorelle Ovviamente solo se a carico.

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