Il congedo di maternità anticipato

L'art. 17 del T.U. prevede che il congedo di maternità possa essere anticipato, su richiesta della lavoratrice e a seguito disposizione della Direzione Provinciale del Lavoro, sulla base di accertamento medico quando sussistano le seguenti circostanze:

  1. nel caso di gravi complicanze della gestazione o preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
  2. quando le condizioni ambientali o di lavoro siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino/a;
  3. quando la lavoratrice addetta a lavorazioni pesanti, pericolose o insalubri non possa essere spostata ad altre mansioni.

Dal 1° aprile 2012 l'autorizzazione all'astensione anticipata dal lavoro per maternità è suddivisa tra Asl e Direzione territoriale del Lavoro.

L'Asl avrà competenza nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.

Rimane invece invariata, e sempre attribuita alla competenza delle Direzioni Territoriali del Lavoro, l'istruttoria e l'emanazione del provvedimento di interdizione "quando le condizioni di lavoro o ambientali sono ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino" e "quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni".

Posticipazione del congedo di maternità

Qualora la lavoratrice sia addetta a lavori insalubri e non possa essere adibita ad altre mansioni, è concessa una proroga dell'astensione obbligatoria fino a 7 mesi dopo il parto.

Flessibilità del congedo di maternità

Lasciando inalterata la durata del congedo di maternità per un periodo di cinque mesi, l'art. 20 del T.U. prevede per le lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto. Per poterne fruire è necessario che un ginecologo del SSN ed il medico competente per la prevenzione e la salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

La flessibilità dell'astensione obbligatoria può andare da un minimo di un giorno ad un massimo di un mese.

Il periodo di flessibilità, anche quando è già stato accordato, può essere successivamente ridotto (ampliando quindi il periodo di astensione ante partum inizialmente richiesto), espressamente, su richiesta della lavoratrice, o implicitamente, per fatti intervenuti.

La malattia che intervenga durante l'ottavo mese di gravidanza è da considerarsi congedo per maternità in quanto la malattia stessa rappresenta impedimento alla flessibilità del congedo di maternità (circolare Min. Lav. e Prev. Soc. n° 43/2000

La domanda di flessibilità va comunque presentata entro il settimo mese di gestazione al datore di lavoro e all'Inps.

Tale domanda deve essere corredata da:

  1. il normale modello per la richiesta di congedo di maternità;
  2. dichiarazione del medico competente che attesti l'assenza di situazioni di rischio. Per i settori in cui non vi è l'obbligo di presenza del medico competente, dichiarazione dell'azienda della non obbligatorietà della presenza del "medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro";
  3. certificato del ginecologo del SSN o convenzionato in cui, nell'ipotesi dell'assenza del medico competente di cui al punto 2, lo specialista deve anche esprimere, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull'attività svolta, una valutazione circa la compatibilità delle mansioni e delle relative modalità di svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro.

Ultimo aggiornamento maggio 2012 a cura dell'avv. Laura Marino

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