Leggi a tutela della maternità e della paternità. Pag.2

Le leggi a tutela della maternità e della paternità (pag. 2)

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Testo elaborato sulla base dello Speciale NOTIZIARIO INCA "La tutela della maternità e paternità. I diritti dei genitori nel 2000"

Lavoratrici agricole

Le lavoratrici agricole a tempo indeterminato rientrano nelle disposizioni generali valide per tutte le altre lavoratrici dipendenti.

Le lavoratrici agricole a tempo determinato iscritte negli elenchi nominativi, hanno diritto alle prestazioni per maternità se hanno effettuato almeno 51 giornate lavorative nell'anno precedente l'evento.

Se non si hanno 51 giornate nell'anno precedente, si può richiedere il certificato d'urgenza per il diritto alle prestazioni se le 51 giornate sono state lavorate nell'anno dell'evento stesso. Il diritto rimane finché la lavoratrice risulta iscritta negli elenchi anagrafici.Il diritto all'astensione obbligatoria permane per 60 giorni dalla data di cessazione dell'efficacia degli elenchi.

Per l'astensione facoltativa, l'INPS riconosce il diritto solo se risulta la sussistenza dell'attività lavorativa per 51 giornate e se risulta l'iscrizione almeno per 51 giornate negli elenchi nell'anno della domanda.

Per la lavoratrici agricole a tempo determinato, per le quali la contrattazione collettiva stabilisce, per la relativa qualifica di assunzione, una retribuzione contrattuale superiore a quella che corrisponde al salario medio convenzionale valido per la provincia, la prestazione economica di maternità deve essere erogata prendendo a base la retribuzione imponibile.

Socie di cooperative

La legge sulla tutela della maternità si applica anche alle lavoratrici dipendenti di società cooperative, anche se socie. S

e si tratta di socie-dipendenti si deve far riferimento alle disposizioni generali, se si tratta di socie di cooperative o di enti cooperativi anche di fatto, queste hanno diritto alle prestazioni, ma l'indennità di maternità viene erogata sulla base del salario medio convenzionale fissato annualmente dal Ministero del lavoro.

Lavoratrici a domicilio

La legge di tutela della maternità si applica anche alle lavoranti a domicilio, limitatamente al divieto di licenziamento e all'indennità per astensione obbligatoria. Le lavoranti a domicilio per ottenere l'indennità di maternità dal 1° giorno dell'astensione, devono consegnare al committente tutte le merci e il lavoro avuto in consegna prima dell'inizio dell'astensione obbligatoria. Se la consegna avviene dopo l'inizio dell'astensione, l'indennità decorre dalla data di riconsegna.

Se la lavoratrice consegna il materiale ultimato, l'indennità è corrisposta dall'INPS, altrimenti l'indennità è a carico della ditta. In caso di più committenze, l'indennità sarà erogata dalla ditta che ha pagato la retribuzione maggiore.

L'indennità di maternità per queste lavoratrici viene corrisposta nella misura dell'80%sulla base del salario medio contrattuale giornaliero vigente nella provincia per i lavoratori con la qualifica operaia, interni all'azienda stessa.

La nuova legge sui congedi parentali non estende il diritto all'astensione facoltativa a queste lavoratrici.

Lavoratrici domestiche (colf)

Le lavoratrici domestiche hanno diritto all'astensione anticipata, e a quella obbligatoria, ma non hanno diritto all'astensione facoltativa, né ai riposi giornalieri, né ai permessi per le malattie del bambino.

Alle stesse lavoratrici non si applica il divieto di licenziamento nel periodo compreso tra l'inizio della gravidanza e il compimento di un anno di età del bambino.

Il diritto all'indennità è subordinato alle seguenti condizioni: non è richiesto il rapporto di lavoro al momento dell'astensione obbligatoria, ma devono essere stati versati, o dovuti, anche in settori di lavoro diversi da quello domestico, 52 contributi settimanali nei 24 mesi anteriori alla data d'inizio dell'astensione obbligatoria; in alternativa, è necessario che nei 12 mesi antecedenti la data d'inizio dell'astensione obbligatoria, siano stati versati o dovuti 26 contributi settimanali, anche in settori diversi da quello domestico, sempre che per ciascuna settimana risulti una contribuzione media corrispondente ad un minimo di 24 ore lavorative.

La retribuzione su cui viene calcolata l'indennità di maternità è pari alla sesta parte della media delle retribuzioni convenzionali settimanali, relative alle settimane di contribuzione comprese nei 24 mesi antecedenti l'inizio dell'obbligatoria. Per determinare la retribuzione media giornaliera occorre: determinare la somma delle retribuzioni convenzionali corrispondenti alle ore di lavoro svolte nei 24 mesi presi in considerazione e rapportarla alla retribuzione effettiva;

  • dividere il totale delle retribuzioni convenzionali per il numero delle settimane lavorate, determinando così la retribuzione media convenzionale;
  • dividere l'importo per 6 per determinare la retribuzione media giornaliera da prendere a base per il calcolo dell'indennità di maternità, pari all'80%.

La nuova legge sui congedi parentali conferma l'esclusione di queste lavoratrici dal diritto all'astensione facoltativa.

Lavoratrici dei Fondi sostitutivi dell'Ago (elettrici, telefonici, volo, ecc.)

Per le lavoratrici dei fondi sostitutivi dell'Ago, in quanto lavoratrici dipendenti, le prestazioni di maternità sono regolamentate dalla legge di tutela della maternità, salvo il caso in cui nei vari contratti collettivi siano previste condizioni di miglior favore (vedi Notiziario INCA di Aprile 2000).

Lavoratrici a part-time

Per le lavoratrici a part-time sia orizzontale che verticale o ciclico valgono tutte le disposizioni stabilite dalla legge 1204/71. L'unica differenza si riscontra nei riposi giornalieri per allattamento, in quanto invece di 2 riposi giornalieri, il riposo è uno solo se l'orario giornaliero è inferiore alle 6 ore.

L'indennità viene erogata all'80% della retribuzione lorda riproporzionata alle ore di lavoro effettuate nel mese precedente.

Per il part-time verticale, a seguito di una Sentenza della Corte di Cassazione, valgono le seguenti disposizioni:

  • in un rapporto di part-time verticale annuo, quando l'astensione obbligatoria inizia durante la fase lavorativa o entro i 60 giorni dall'ultimo giorno lavorato, la prestazione viene erogata per tutto il periodo;
  • se invece l'astensione obbligatoria inizia dopo i 60 giorni dall'ultimo lavorato, l'indennità viene erogata solo per i giorni in cui la lavoratrice avrebbe lavorato, e non compete durante le pause di lavoro.

Lavoratrici a tempo determinato

Alle lavoratrici a tempo determinato si applicano le norme generali della tutela della maternità come per tutte le altre lavoratrici.

Va comunque sottolineato, che - in caso di cessazione di attività - l'indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria spetta qualora le interessate entrino in detta astensione entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

L'astensione facoltativa compete solo se c'è il rapporto di lavoro in atto, e finisce comunque con la cessazione del rapporto di lavoro.

Per le nascite o le adozioni dall'1° luglio 2000 la Finanziaria ha stabilito che nel caso in cui non vi sia altra prestazione previdenziale di maternità o questa sia inferiore a £.3.000.000 alla lavoratrice spetta o l'intera somma o la differenza tra quanto percepito e la suddetta cifra, nei seguenti casi:

  • la lavoratrice possa far valere 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l'ingresso in famiglia del bambino;
  • nel caso in cui la madre abbia usufruito di prestazioni previdenziali e assistenziali che le siano derivate da un'attività lavorativa di almeno 3 mesi. In tale fattispecie il diritto permane se il periodo che intercorre tra la data della perdita della prestazione previdenziale o assistenziale (disoccupazione o mobilità, ecc..) e quella della nascita non sia superiore a quello della prestazione stessa, e comunque non superiore a 9 mesi;
  • in caso di licenziamento o dimissioni della lavoratrice durante la gravidanza, si mantiene il diritto all'assegno di £.3.000.000 se si possono far valere 3 mesi di contribuzione nel periodo tra i 18 e i 9 mesi precedenti la nascita del bambino.

Lavoratrici in LSU

Le lavoratrici collocate in LSU ai sensi del Dlgs.468/97 e successive modificazioni, se sprovviste di altra copertura assicurativa, hanno diritto all'indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria, pari all'80% dell'assegno di utilizzo e tale indennità viene corrisposta dall'INPS e è a carico del Fondo per l'occupazione.

Al termine dell'astensione, queste lavoratrici possono continuare a partecipare al progetto, qualora non fosse concluso.

La lavoratrice che ha aderito al progetto di LSU, ma che al momento dell'inizio dell'attività si trova in astensione obbligatoria o in quella anticipata ha diritto all'indennità di maternità e all'inserimento nel progetto quando termina il periodo di astensione.

Le lavoratrici in LSU non hanno diritto all'astensione facoltativa, ma durante il progetto hanno diritto ai permessi orari per allattamento e ai permessi mensili di 3 giorni per assistenza al figlio o al familiare (entro il 3° grado di parentela), handicappato in situazione di gravità.

Lavoratrici occupate nei piani d'inserimento professionale

Le lavoratrici occupate nei piani d'inserimento professionale hanno diritto all'astensione obbligatoria per maternità e ad una indennità pari all'80% di quella spettante per l'inserimento stesso, ma non hanno diritto all'astensione facoltativa (non essendosi instaurato alcun rapporto di lavoro). Nel periodo di gravidanza, oltre al periodo di astensione obbligatoria, queste lavoratrici non possono essere adibite a lavorazioni ritenute faticose, pericolose e nocive.

Lavoratrici con contratti di lavoro interinale

Con il contratto di lavoro interinale si instaura un rapporto di lavoro tra 3 interessati: l'impresa fornitrice, l'impresa utilizzatrice, il lavoratore. L'impresa fornitrice assume il lavoratore con contratto per prestazioni a carattere temporaneo:

  • a tempo determinato per la durata della prestazione lavorativa richiesta dall'impresa utilizzatrice;
  • o a tempo indeterminato.

L'impresa fornitrice è inquadrata nel settore terziario e sono a suo carico gli obblighi contributivi e previdenziali, oltre a quelli retributivi.

Il lavoratore, se assunto dall'impresa fornitrice a tempo indeterminato, riceve da questa per i periodi di attesa all'assegnazione ad un'impresa utilizzatrice, un mensile di disponibilità di £. 700.000.

Le lavoratrici assunte a tempo indeterminato dall'impresa fornitrice sono soggette alla normativa e alle disposizioni previste per le lavoratrici del commercio.

La certificazione medica di gravidanza deve essere inviata oltre che all'INPS anche all'impresa fornitrice in qualità di datore di lavoro.

Per i rapporti a tempo indeterminato per i quali si percepisce l'indennità di attesa di assegnazione di £.700.000 mensili, la misura dell'indennità di maternità varia a seconda del periodo in cui si colloca l'evento.

Se l'astensione obbligatoria si verifica durante il rapporto di lavoro e continua anche successivamente alla cessazione del rapporto, o inizia durante il periodo di attesa all'assegnazione lavoro, la misura dell'indennità di maternità sarà comunque pari all'80% dell'indennità di disponibilità.

Se, invece, a causa della maternità, la lavoratrice non ha potuto prendere servizio presso la nuova impresa utilizzatrice, per il calcolo dell'indennità di maternità si prende a riferimento la retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato.

Lavoratrici con contratto di formazione e lavoro

Le lavoratrici con contratto di formazione e lavoro rientrano nelle condizioni generali delle lavoratrici dipendenti, anche se la fattispecie del contratto le colloca fra le lavoratrici assunte a termine.

Nei contratti di formazione, proprio per la loro particolarità e finalità, l'insorgenza della gravidanza (e puerperio) consente la proroga del contratto per un periodo pari a quello della sospensione per il periodo di astensione obbligatoria ed anche facoltativa.

Incumulabilità dell'indennità di maternità per astensione obbligatoria con altri trattamenti previdenziali

Nei casi di malattia, disoccupazione, cassa integrazione, mobilità, infortunio o malattia professionale, alla lavoratrice spetta l'indennità di maternità in luogo delle indennità per tali eventi. Nel caso di trattamenti economici anti-tubercolari alla lavoratrice spetta sempre l'indennità di maternità, mentre l'indennità post-sanatoriale è cumulabile con l'indennità di maternità.

Incumulabilità dell'indennità di maternità per astensione facoltativa con altri trattamenti previdenziali

Trattamento economico di malattia

Alla lavoratrice spetta l'indennità di malattia e non quella per astensione facoltativa.

Al termine della malattia può essere ripristinata l'indennità per astensione facoltativa nel periodo massimo complessivo di 6 mesi.

Trattamenti economici di disoccupazione, di cassa integrazione e mobilità

Poiché il trattamento per astensione facoltativa presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro, il trattamento economico per astensione facoltativa in questi casi non sussiste, mentre è previsto nei casi di cassa integrazione ad orario ridotto.

Per le lavoratrici collocate in mobilità, l'astensione facoltativa deve essere considerata neutra per il computo del periodo d'iscrizione nelle liste.

Trattamenti economici anti-tubercolari Alla lavoratrice compete solo l'indennità giornaliera per tubercolosi. Al termine della malattia viene ripristinato il trattamento per astensione facoltativa nel periodo massimo complessivo di 6 mesi.

L'astensione facoltativa è invece cumulabile con l'indennità post-sanatoriale.

Trattamenti economici per infortunio sul lavoro o malattia professionale Alla lavoratrice spettano le indennità giornaliere per infortunio sul lavoro o malattia professionale e non quelle per astensione facoltativa. Al termine di tali prestazioni viene ripristinato il trattamento per astensione facoltativa nel periodo massimo complessivo di 6 mesi.

La tutela della maternità per le lavoratrici autonome

Dal 1° gennaio 1988 la legge n.564/87 ha istituito l'indennità di maternità per le lavoratrici autonome.

Per le coltivatrici dirette, mezzadre e colone e le esercenti attività commerciali l'indennità di maternità viene erogata per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e per i 3 mesi successivi alla data effettiva del parto medesimo nelle seguenti misure.

Categoria Contributo annuo Indennità giornaliera
  1.1.2000 1.7.2000  
Coldirette mezz.colone 18.000 14.500 48.016
Artigiane 18.936 14.500 48.832
Commercianti 18.936 14.500 42.792

Per ottenere l'indennità occorre presentare domanda all'INPS in carta libera, allegando un certificato medico rilasciato dalla ASL competente per territorio, attestante la gravidanza e la data presunta del parto. Ai fini del riconoscimento del diritto alla suddetta indennità le lavoratrici autonome devono altresì presentare copia dei bollettini del versamento contributivo.

In caso di adozione, spetta la suddetta indennità per un periodo di 3 mesi dalla data d'ingresso del bambino in famiglia. Dal 28 marzo 2000, l'astensione facoltativa è estesa anche alle lavoratrici autonome per i figli nati dall'1.1.2000 per un periodo di 3 mesi entro il 1° anno del bambino.

La tutela della maternità per le libere professioniste

Le libere professioniste iscritte ad una della varie casse previdenziali (dei farmacisti, medici, veterinari, ecc...) hanno diritto, in virtù della legge n.379/90, all'indennità di maternità per il periodo corrispondente ai 2 mesi precedenti al parto e ai 3 mesi successivi. La prestazione è erogata dalla cassa di appartenenza, dietro presentazione di domanda che può essere inoltrata dal 6° mese di gravidanza e non oltre i 180 giorni dalla nascita del bambino.

La misura dell'indennità è pari all'80% di 5/12 del reddito denunciato dalla professionista nel 2° anno precedente a quello del parto. In caso di aborto spetta l'indennità nella misura di una mensilità se l'aborto avviene tra il 3° e il 6° mese, ed in misura intera se avviene dopo il 6°mese.

Le norme stabilite dall'ultima legge sulla tutela della maternità – legge n.53/2000 – non sono applicabili a queste lavoratrici.

La tutela della maternità per le lavoratrici parasubordinate

Dall'1.1.1998 alle iscritte alla gestione separata del 10% spetta l'assegno per parto alle seguenti condizioni:

  • non possano fruire del medesimo diritto perché iscritte ad altre casse previdenziali
  • siano state versate almeno 3 mensilità contributive comprensive dello 0,5% per maternità nell'anno precedente i due mesi anteriori alla data del parto.

L'importo dell'assegno varia a seconda dei mesi di contribuzione versata nell'anno precedente i 2 mesi prima del parto, in percentuale sul massimale di retribuzione imponibile per la contribuzione, che per il 2000 è di £.144.263.000

Numero di mensilità versate nei 14 mesi prima del parto Percentuale del massimale retributivo Importo dell'assegno rispetto al massimale retributivo previsto per il 1999 pari a lire 144.263.000
Fino a 4 mensilità 0,60% Lire 865.578
Da 5 a 8 mensilità 1,20% Lire 1.731.156
Da 9 a 12 mensilità 2,40% Lire 3.462.312

Per i parti successivi al 1° luglio 2000 le lavoratrici parasubordinate delle prime due fasce avranno diritto ad una integrazione fino a £.3.000.000, sempre che possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso fra il 9° e il 18°mese antecedente la data del parto.

Va sottolineato che le lavoratrici parasubordinate, per le quali la normativa prevede solo l'assegno per parto o per aborto terapeutico, non sono state incluse nei benefici previsti dalla legge n.53/2000.

La tutela della maternità per le donne non lavoratrici

La legge collegata alla Finanziaria 1999 ha istituito un assegno di maternità di £.200.000 mensili per 5 mesi per le madri che non hanno diritto ad altra indennità di maternità.

Dal 1° luglio 2000 l'assegno sarà di £.300.000.

Hanno diritto all'assegno tutte le cittadine italiane residenti per i figli nati successivamente all'1° luglio 1999 a condizione che appartegano ad un nucleo familiare il cui reddito non superi i 50 milioni, determinati secondo il criterio ISE, con riferimento ad un nucleo familiare di 3 componenti. Per i nuclei familiari di diversa composizione il requisito reddituale viene riparametrato secondo il riccometro.

L'assegno di maternità, corrisposto a domanda, deve essere richiesto ai Comuni di residenza che ne accertano il diritto, assegnando all'INPS il compito dell'erogazione.

La legge collegata alla Finanziaria 2000 ha previsto che detto assegno venga erogato dal 1° luglio 2000 anche alle cittadine comunitarie e a quelle non comunitarie purché in possesso della carta di soggiorno, che è a tempo indeterminato e che viene rilasciata dopo un soggiorno in Italia di almeno 5 anni, mentre il permesso di soggiorno è a tempo determinato.

Prescrizione e decadenza

Il diritto alla percezione delle indennità per maternità è ancorato all'istituto della prescrizione breve, fissato nel termine di un anno dalla data in cui le prestazioni sono dovute. Pertanto le lavoratrici si devono attivare in tempo affinché il loro diritto non venga vanificato.

Occorre pertanto presentare un atto interruttivo alla prescrizione, che può essere un ricorso amministrativo, od anche un sollecito scritto.

Ben diverso è l'istituto della decadenza il quale, pur essendo rilevante ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria, esplica i suoi effetti anche ai fini del diritto alla prestazione stessa. Il termine della decadenza non può essere né interrotto, né sospeso se non con l'avvio dell'azione giudiziaria.

I termini di decadenza per le prestazioni temporanee e quindi per l'indennità di maternità sono di un anno. L'anno di tempo per adire la Magistratura decorre dal giorno successivo a quello in cui è trascorso il periodo previsto per la fase di contenzioso amministrativo, periodo variabile fino ad un massimo di 300 giorni dalla data di richiesta delle prestazioni e secondo le seguenti ipotesi:

  • un anno dal giorno successivo a quello in cui si è pronunciato su ricorso il comitato provinciale nei termini di legge;
  • un anno dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso, se l'INPS non si è pronunciato sul ricorso;
  • un anno dal 301° giorno dalla richiesta della prestazione, nel caso in cui non sia stato inoltrato ricorso e siano prescritti i termini per l'esaurimento del procedimento amministrativo.

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