Disabili e lavoro: i permessi dal 3° anno al 18° anno di vita

I genitori, in alternativa tra di loro, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito accreditato figurativamente (1).

Gli istituti previdenziali ritengono che i tre giorni possano essere fruiti in maniera continuativa nell'arco del mese ovvero possano essere ripartiti fra gli stessi genitori, anche con assenze contemporanee degli stessi (ad esempio: 1 giorno la madre e 2 giorni il padre, un giorno dei quali fruito insieme alla madre).

I permessi non fruiti in un mese non possono essere cumulati con quelli spettanti in un mese successivo.

Al genitore richiedente spetta anche se l'altro non ne ha diritto o se nella famiglia vi siano altri soggetti in grado di prestare assistenza. I genitori beneficiari possono essere anche adottivi o affìdatari (2).

Inoltre, il diritto può essere concesso anche a un parente (3) o affine (4) entro il 3° grado:

  • se lavoratore dipendente;
  • se assiste il minore con continuità ed esclusività;
  • a condizione che non vi siano ne madre ne padre, o comunque non siano in grado di provvedere all'assistenza del figlio.
Normativa di riferimento Soggetti tutelati Accertamento sanitario Sindrome di Down Grandi invalidi di guerra Tipologie di permessi Retribuzione, contribuzione, validità ai fini pensionistici
Fino al 3° anno di vita del bambino Dal 3° al 18° anno di vita del disabile Dopo il 18° anno di vita del disabile Permessi per il lavoratore disabile Permessi per il lavoratore che assiste parente o affine Termini e definizioni  

Pubblicato marzo 2005

(1) La contribuzione figurativa è in vigore dal 28.3.2000; legge 53/2000.

(2) Art. 45, e. 2, TU. 41

(3) I gradi di parentela si computano (art. 76 c.c..) conteggiando, per la parentela in linea diretta, le generazioni, dal capostipite (escluso) al parente considerato; ad esempio, la parentela nonno/nipote è di 2° grado, quella madre/figlio di 1° grado, e così via.

In linea collaterale, invece, si deve risalire dalla persona, generazione per generazione, al capostipite comune e poi così ridiscendere alla persona interessata, sempre escludendo dal conteggio il capostipite: ad esempio, il rapporto di parentela tra fratelli è di 2° grado, quello zio/nipote è di 3° grado, quello tra cugini è di 4° grado (perciò esclusi dai benefici della legge).

(4) L'affìnità è il rapporto che unisce un coniuge con i parenti dell'altro coniuge (art. 78 c.c.). Il grado di affinità è il medesimo che il coniuge ha con il proprio parente: il grado di affinità suocero/nuora o suocera/genero è di 1° grado; quello tra cognati è di 2° grado e così via.

Si sottolinea che gli affini di un coniuge non sono affini tra loro: così ad esempio la moglie del cognato di una persona non è affine con quest'ultima.

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