Handicap: congedo retribuito di due anni per i genitori

La legge finanziaria 2001 (1) ha previsto un comma aggiuntivo all'art. 4 della legge 53/2000 che istituisce un congedo di due anni per gravi motivi familiari, introducendo per i genitori di figli gravemente handicappati un nuovo congedo, retribuito e valido ai fini pensionistici nel limite di due anni, per la cura del figlio; in caso di scomparsa dei genitori possono subentrare i fratelli o le sorelle conviventi con il soggetto disabile.

L'INPDAP e l'INPS hanno interpretato la norma con disposizioni analoghe e pertanto non vi sono differenze sostanziali nella fruibilità del diritto tra i lavoratori pubblici e i lavoratori privati.

Rimane da precisare che, per la particolarità del rapporto di lavoro pubblico e soprattutto delle norme che regolano la contribuzione accreditata per questi lavoratori, la contribuzione accreditata - in presenza di retribuzione - è quella effettiva; mentre, per i lavoratori privati, viene accreditata la contribuzione figurativa.

Il nuovo istituto del congedo retribuito di due anni - volto, lo ripetiamo, ad aiutare le famiglie che hanno al loro interno un figlio con grave disabilità - è stato in seguito riassorbito dall'articolo 42, comma 5, del TU che ne ha confermato integralmente il contenuto.

In tempi recenti, la legge 350/2003 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato») ha, con un comma di sole 3 righe (2), soppresso uno dei requisiti utili alla fruizione del congedo: l'accertamento di handicap grave da almeno cinque anni.

Dal 1°. 1.2004 questo requisito temporale, ritenuto dalle associazioni dei disabili e dalla stessa magistratura di primo grado (3) una incomprensibile limitazione, non è più in vigore.

Una vittoria importante per tutte le famiglie che affrontano e convivono quotidianamente con i problemi legati alla disabilità, ma soprattutto una vittoria del buonsenso.

Infatti, il requisito temporale di almeno 5 anni appariva particolarmente ingiusto nel caso di neonati e minori con handicap gravissimo che necessitano di un immediato e totale accudimento.

Normativa di riferimento Soggetti tutelati Lavoratori interessati Modalità di fruizione del congedo Misura della prestazione Adempimenti e domande Corresponsione indennità e validità ai fini previdenziali

Pubblicato marzo 2005 

(1) Art. 80, comma 2, legge 388/2000.

(2) Legge 350/2003, art. 3, e. 106. «All'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: "da almeno cinque anni" sono soppresse».

(3) Segnaliamo l'ordinanza del Tribunale di Monza 1° giugno 2001 : «In caso di richiesta all'INPS dei congedi straordinari per l'assistenza ai disabili gravi, il riferimento contenuto nella legge 53/00 di 5 anni di gravità dell'handicap deve considerarsi come accertamento della patologia invalidante in condizione di gravità da almeno un quinquennio, senza che rilevi come necessario il certificato della Commissione medico-legale di cui alla legge 104/92 retrodatato di almeno 5 anni rispetto alla domanda presentata all'INPS, tutte le volte in cui nella predetta certificazione si fa riferimento a una patologia neonatale e/o ad altre condizioni invalidanti presenti da almeno 5 anni nello stato e nella gravità come accertati dalla Commissione».

Dello stesso tenore la sentenza del Tribunale di Pesaro del 6.5.2003 che recita: «...il riferimento contenuto nella legge n. 53/00, come modificata dal d.igs. 151/2001 art. 42, dei 5 anni di gravità dell'handicap deve considerarsi come accertamento della patologia invalidante in condizione di gravità da almeno un quinquennio senza che rilevi come necessaria ed insostituibile la certificazione della Commissione medico-legale di cui alla legge 104/92 retrodatata di 5 anni rispetto alla data della domanda all'INPS di congedo.

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