Disabili: permessi retribuiti

Il decreto 278/2000 regolamenta un tipo di permesso «breve».

Permesso breve

Le lavoratrici e i lavoratori, dipendenti di datore di lavoro pubblico e privato, hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito per anno, in caso di morte o di grave infermità, debitamente documentata:

  • del coniuge anche separato legalmente;
  • di un parente entro il secondo grado (nonno e nipote, fratelli e sorelle) anche non convivente;
  • di un soggetto che faccia parte della famiglia anagrafica.

Per fruire dei tre giorni di permesso retribuito il lavoratore/trice deve comunicare al datore di lavoro il motivo per cui richiede il permesso e i giorni in cui intende utilizzarlo.

Il permesso deve comunque essere utilizzato entro 7 giorni dalla morte o dall'accertamento della grave infermità o «dalla necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici».

Quest'ultima definizione può comprendere una vasta casistica di eventi morbigeni. Nei tre giorni di permesso non sono conteggiati quelli festivi e quelli non lavorativi.

POSSIBILITÀ ALTERNATIVE

In caso di grave infermità degli stessi soggetti di cui sopra, il decreto prevede che il datore di lavoro e il lavoratore possano concordare congiuntamente modalità diverse di lavoro in alternativa ai tre giorni di permesso.

Nell'accordo, che deve essere stipulato in forma scritta, devono essere indicate le modalità dell'orario concordato, proposto dal lavoratore.

Si può, ad esempio, prevedere una riduzione giornaliera dell'orario di lavoro (di una, due o tre ore o altro) corrispondente, comunque, complessivamente al totale delle ore lavorative comprese nei tre giorni.

Nell'accordo devono essere indicati i tre giorni di permesso da sostituire con le riduzioni di orario giornaliero concordate.

Nell'accordo verranno anche indicati i criteri delle eventuali verifiche periodiche sulla persistenza dello stato di gravità della patologia.

La periodicità della verifica dovrà essere indicata nell'accordo stesso. La verifica in questione sarà effettuata mediante la presentazione, da parte del lavoratore al datore di lavoro, della documentazione rilasciata dal medico specialista del SSN o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta o dalla struttura sanitaria in caso di ricovero o intervento chirurgico.

Il nuovo orario concordato deve avere inizio entro sette giorni da quan-do viene accertata la patologia o la necessità di intervento terapeutico.

CUMULABILITÀ DEI PERMESSI

I permessi di tre giorni retribuiti sono cumulabili con quelli previsti dalla legge 104/92 all'articolo

ADEMPIMENTI

La lavoratrice o il lavoratore che richiede il permesso retribuito di tre giorni (di cui all'articolo 1) e non retribuito (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) per gravi patologie dei familiari, deve presentare la certificazione del medico specialistico del SSN o con esso convenzionato o del medico generico o del pediatra di libera scelta e, in caso di ricovero, della struttura sanitaria.

Per i permessi retribuiti di tre giorni in caso di decesso si può presentare, in alternativa alla relativa certificazione, una dichiarazione sostitutiva; in caso di grave patologia la certificazione medica deve essere presentata entro cinque giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa.

Per i permessi non retribuiti correlati alle gravi patologie, la certificazione medica deve essere presentata contestualmente alla domanda di congedo.

La persistenza della malattia grave può essere verificata dal datore di lavoro tramite la suddetta certificazione medica con la periodicità stabilita nell'accordo con il datore di lavoro.

Qualora venisse meno l'infermità la lavoratrice o il lavoratore devono riprendere l'attività lavorativa e possono utilizzare l'eventuale periodo di congedo non fruito in altre occasioni.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro, l'elenco dei propri dipendenti in congedo, entro cinque giorni dall'inizio del congedo stesso.

Premessa Cause particolari Congedo non retribuito per gravi motivi familiari - I gravi motivi Durata del periodo di congedo, retribuzione e accredito Modalità di richiesta Permessi retribuiti

Pubblicato marzo 2005 

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