Disabili: i permessi fino al terzo anno di vita del bambino

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi o affìdatari di minori con handicap in situazione di gravità (1), hanno diritto:

  • al prolungamento del periodo di congedo parentale fino a tre anni di età del bambino (2);
  • oppure, in alternativa, a un permesso giornaliero retribuito di due ore fino al compimento del terzo anno di età del bambino (3).

Sono esclusi i lavoratori domestici, i lavoratori a domicilio e i lavoratori sospesi a zero ore o disoccupati perché a queste categorie non spetta il congedo parentale.

Lavoratori agricoli:

se si tratta di lavoratori agricoli a tempo determinato il diritto al congedo parentale e al suo prolungamento è subordinato all'iscrizione negli elenchi validi per ciascun anno di riferimento (anno precedente a quello di astensione).

Il genitore richiedente ha diritto al prolungamento del periodo di congedo parentale o ai permessi orari anche quando l'altro genitore non ne ha diritto, cioè anche se l'altro genitore è un/a lavoratore/trice non avente diritto (addetto/a ai servizi domestici, o lavoratore a domicilio, o parasubordinato) o un/a non lavoratore/trice (casalingo/a, disoccupato/a).

Ricordiamo che la legge 53/2000 all'articolo 2 ha disposto che il congedo parentale spettante al padre lavoratore dipendente non è più un diritto derivato dalla madre, ma è indipendente dall'esistenza o meno di un diritto di quest'ultima. Pertanto è oggi possibile che il padre usufruisca del prolungamento fino a tre anni anche se la madre è, ad esempio, casalinga (4).

Viene sancita l'alternatività del diritto e quindi l'impossibilità della fruizione dei benefici contemporaneamente da parte dei due genitori lavoratori dipendenti.

Rimanendo fermo il diritto di questi genitori anche al congedo parentale «standard» con le stesse modalità previste dalla legge 53/2000 fino agli otto anni del figlio, il prolungamento di cui alla legge 104/92 e successive modificazioni inizia dalla fine del periodo di congedo parentale teoricamente fruibile da parte del genitore richiedente (6 mesi la madre, 7 mesi il padre, 10 mesi il genitore unico) e, ovviamente, dopo i tre mesi di congedo di maternità o di paternità.

Si prospettano, quindi, varie ipotesi di decorrenza del prolungamento in dipendenza del diritto dei genitori, del periodo fruito e della ripartizione del congedo «standard» tra i due genitori.

Ci pare utile sottolineare che i genitori di figli con grave handicap possono utilizzare tutto il «normale» congedo parentale a loro disposizione, oppure riservarsene una parte (o tutto) da utilizzare alla scadenza del terzo compleanno del bambino.

I permessi (alternativi al prolungamento del congedo parentale) possono essere richiesti anche durante i periodi di normale congedo parentale e durante i periodi di congedo per malattia del medesimo figlio fruiti dall'altro genitore.

In alternativa al prolungamento del congedo parentale, ciascuno dei genitori, ma sempre in modo alternativo, ha la possibilità di fruire di riposi orari retribuiti di due ore al giorno se il proprio orario di lavoro è pari o superiore a 6 ore, ovvero di un'ora se l'orario di lavoro è inferiore a 6 ore.

Considerando però che rimane fermo il diritto anche ai riposi orari giornalieri standard fino a un anno di età del figlio, diritto proprio della madre trasferibile al padre solo in alcune particolari situazioni (5), i permessi per handicap diventano fruibili solo dopo il compimento dell'anno del figlio ed entro il compimento del terzo anno.

Interessante appare la descrizione di quale può essere la possibilità di cumulo in capo allo stesso genitore di due disposizioni diverse.

Ad esempio:

un genitore che abbia un figlio con handicap grave accertato di età inferiore ai 3 anni e un secondo figlio (non disabile), di età inferiore all'anno, può (lo stesso genitore) usufruire contemporaneamente delle 2 ore c.d. per allattamento per il figlio piccolo e delle 2 ore di permesso giornaliero per il figlio disabile.

In totale questo genitore usufruisce di 4 ore di permesso retribuito (se il suo orario di lavoro è pari o superiore a 6 ore al giorno) oppure di 2 ore (1+1) di permesso giornaliero se lavora meno di 6 ore al giorno.

Il primo permesso è concesso per l'assistenza al figlio gravemente disabile (6), il secondo è concesso in favore del secondogenito (di età inferiore all'anno) per il quale il genitore usufruisce delle due ore di riposo giornaliero (7).

In questo caso, come visto poc'anzi, quando si parla di «genitore», la titolarità del diritto al riposo giornaliero per allattamento è della madre e il padre può subentrare alla madre nella fruizione dei suddetti riposi nei seguenti casi particolari: nel caso in cui i figli siano affidati al padre;

  • in alternativa alla madre lavoratrice che non se ne avvalga;
  • nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente (ad es. lavoratrice autonoma o libera professionista ma non casalinga);
  • in caso di morte o grave infermità della madre.

Vi è un secondo caso in cui si possono cumulare i due permessi: un lavoratore con handicap grave che usufruisce dei permessi orari per se stesso e che, essendo genitore di un figlio di età inferiore all'anno, si avvale anche dei riposi giornalieri (c.d. per allattamento) (8).

Incompatibilità dei permessi

Occorre precisare che nel caso di un unico figlio portatore di grave disabilità, il genitore può avvalersi, fino al compimento del primo anno di età, dei riposi giornalieri (c.d. per allattamento) senza beneficiare dei permessi particolari previsti dalla legge 104/92 e successive modificazioni.

Dopo il primo anno di vita, e fino al compimento del 3° anno di età del figlio, potrà continuare ad avere le due ore di permesso giornaliero in virtù della normativa in favore dei genitori di figli disabili. Va anche ricordato che nel caso di figlio con grave disabilità di età inferiore a un anno, la madre può prendere i permessi orari c.d. per allattamento ma non il padre, ad eccezione dei casi particolari citati precedentemente.

Dopo il compimento del primo anno di età del figlio, la madre o il padre possono prendere il prolungamento del congedo parentale ordinario fino a 3 anni di età del bambino o, in alternativa, le due ore di permesso giornaliero. Questa possibilità è data in alternativa, cioè se l'una (la madre) se ne avvale l'altro (il padre) non può a sua volta usufruirne.

L'unico caso in cui potrebbero usufruirne entrambi contemporaneamente è il seguente: la madre prende il congedo di maternità e poi i permessi c.d. per allattamento senza avvalersi del congedo parentale ordinario.

Al compimento dell'anno di età del figlio, la legge prevede due possibilità:

  • il padre prende il prolungamento del congedo ordinario sino al compimento dei 3 anni di età del figlio e la madre attiva ora il diritto al congedo ordinario (max 6 mesi entro il compimento degli 8 anni di età del bambino);
  • la madre prende il prolungamento del congedo parentale e il padre prende ora il congedo parentale ordinario (6 mesi max 7 entro il compimento degli 8 anni di età del bambino).

Infatti, se nel periodo in cui uno dei genitori prende il prolungamento del congedo ordinario l'altro si avvale del congedo ordinario, i due genitori potranno contemporaneamente e insieme assistere il figlio. Precisiamo per memoria che il prolungamento del congedo ordinario per i figli con grave handicap può essere fruito soltanto a partire dal termine, anche solo virtuale, del congedo ordinario.

Quindi, nel caso della madre, il prolungamento del congedo ordinario potrà essere attivato dopo i 9 mesi di età del bambino (3 mesi di congedo obbligatorio e 6 mesi di congedo parentale) e nel caso del padre dopo i 10 mesi di età del bambino (3 mesi di congedo obbligatorio e 7 mesi di congedo parentale); nel caso di genitore solo il prolungamento è riconoscibile alla scadenza del teorico particolare periodo di astensione, cioè 10 mesi.

Ci pare utile ricordare che fino al compimento del 3° anno di età del bambino il congedo parentale ordinario è retribuito al 30%, dal 3° all''8 anno invece l'indennità del 30 spetta solo se il reddito del genitore richiedente è inferiore ai limiti dati (2,5 volte il trattamento di pensione minima nell'assicurazione generale obbligatoria in vigore nell'anno interessato).

Durante i riposi orari si percepisce la retribuzione piena anticipata dal datore di lavoro per conto dell'INPS ed è prevista la contribuzione figurativa parziale limitatamente alla retribuzione convenzionale pari al 200 per cento del valore dell'assegno sociale nell'anno interessato.

La parificazione del trattamento previdenziale per i permessi orari della legge 104/92 a quello previsto per tutti i genitori entro un anno di età del bambino, in considerazione del danno pensionistico che ne deriva, desta perplessità in quanto sembra contrastare lo spirito e la finalità della legge quadro sull'handicap.

Normativa di riferimento Soggetti tutelati Accertamento sanitario Sindrome di Down Grandi invalidi di guerra Tipologie di permessi Retribuzione, contribuzione, validità ai fini pensionistici
Fino al 3° anno di vita del bambino Dal 3° al 18° anno di vita del disabile Dopo il 18° anno di vita del disabile Permessi per il lavoratore disabile Permessi per il lavoratore che assiste parente o affine Termini e definizioni  

Pubblicato marzo 2005 

(1) Ai sensi dell'art. 4 legge 5 febbraio 1992 n. 104.

(2) Art. 33 TU.

(3) Art. 42 TU.

(4) Vedi anche ari. 33 c. 3 TU.

(5) Art. 40 TU.

(6) A norma dell'art. 33 della legge 104/92 e successive modifiche, il genitore che assiste il figlio con grave handicap di età inferiore a 3 anni ha diritto a 2 ore di congedo giornaliero in alternativa al prolungamento del congedo parentale. (6) A norma delle disposizioni contenute nel TU il genitore di figlio di età inferiore all'anno può usufruire di due ore di congedo giornaliero (c.d. per allattamento).

(7) L'articolo 42, e. 4 del TU prevede infatti che "I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario (ex astensione facoltativa) e con il congedo per la malattia del figlio (ex astensione per malattia del figlio)".

(8) Art. 44 TU.

5xmille

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