Abuso di alcol e lavoro: approfondimento per i medici

La normativa permette al medico competente e al medico del lavoro dei servizi di prevenzione di effettuare controlli alcolimetrici su alcune tipologie di lavoratori

Il Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 75 del 30/3/2006 ha identificato le attività lavorative che comportino un rischio elevato di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi ai sensi dell'art. 15 della Legge 30 marzo 2001, n. 125, pubblicata in G.U. n. 90 del 18 aprile 2001 (legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati).
Le categorie identificate spaziano dai conducenti di mezzi di trasporto pubblico e privato, agli edili, ai controllori di impianti pericolosi, a coloro i quali lavorano in altezza superiore a due metri, alle guardie giurate, insegnanti, medici, ecc. Si contano una settantina di mansioni identificate come pericolose per sé e per gli altri.

Per tutte queste categorie vige il divieto di somministrazione e assunzione di bevande alcolica nei luoghi di lavoro e possono essere sottoposti a controlli alcolimetrici da parte del medico competente o di medici del lavoro dei servizi di prevenzione e sicurezza con funzioni di vigilanza appartenenti alle asl territorialmente competenti (art. 15 della Legge 30 marzo 2001, n. 125).

La lettura dell'art. 15 induce quattro riflessioni iniziali. I lavoratori appartenenti alle categorie elencate "possono" e non "devono" essere sottoposte a controlli e quindi si concede una discrezionalità al medico competente.

Gli unici autorizzati ai controlli sono il medico competente ed i "medici del lavoro" (quindi specialisti in medicina del lavoro) dei servizi di prevenzione delle asl territorialmente competenti.

Non sono indicati e quindi sono esclusi altri medici appartenenti ad esempio ad istituti pubblici quali ospedali incluse le unità operative ospedaliere di medicina del lavoro.

La quarta considerazione verte sul fatto che, per la prima volta nella normativa, si incarica il medico competente di rendersi garante del controllo della salute non solo del lavoratore ma anche delle conseguenze che il suo stato di salute può determinare sulla incolumità di altri soggetti (colleghi di lavoro, utenti, ecc.).

Quindi il medico competente, nel corso della sua attività di visite preventive, periodiche o su richiesta del lavoratore può introdurre controlli alcolimetrici per le categorie di lavoratori indicate.

Al di fuori di queste tipologie di visite il medico competente non può eseguire i controlli alcolimetrici. Il sospetto di ebbrezza alcolica segnalato al medico competente da parte del datore di lavoro non può essere oggetto di controlli alcolimetrici al di fuori di visita periodica o richiesta da lavoratore ma potrà essere gestito con l'invio, ai sensi dell'art. 5 della Legge 300/70 (statuto dei lavoratori) alla commissione asl alla quale dovrà necessariamente prendere parte un medico del lavoro (come indicato dall'art. 15 della Legge 125/2001).

E' evidente che nelle aziende in cui non è presente il medico competente il lavoratore sospettato di abuso alcolico può essere inviato alla asl territorialmente competente ai sensi dell'art. 5 della Legge 300/70).

Poste queste premesse interpretative del ruolo del medico competente nella gestione dei controlli in materia di alcol vediamo quali strumenti diagnostici esso dispone.

L'alcol etilico subisce un rapido assorbimento a livello gastrico e raggiunge la massima concentrazione dopo circa 20 minuti dall'assunzione e viene metabolizzato in un periodo altamente variabile (fino a 6 ore) dovuto alla contemporanea assunzione di cibo, altre bevande, variabilità biologica.

Pertanto già dopo 6 ore è possibile non trovare elevati livelli di alcol nell'organismo.

Pertanto le metodiche di misurazione nell'aria alveolare, il saliva alcol test o la misurazione ematica svolte durante gli accertamenti integrativi alla visita preventiva o periodica sarebbero inutili.

Una metodica ora utilizzata, anche se necessita di ulteriori standardizzazioni è il dosaggio della CDT (trasferrina decarboidrata) che è risultata altamente specifica per l'abuso di alcol a differenza della gammaGT che seppur molto sensibile è poco specifica in quanto influenzata da altre variabili (farmaci quali alcuni psicofarmaci, contraccettivi, antireumatici oppure da situazioni patologiche quali steatosi, ostruzioni biliari, sindromi virali epatiche,ecc.).

La CDT, oltre ad essere altamente specifica, riflette l'abuso alcolico nelle ultime due settimane ( l'assunzione di 50-80 gr di alcol al giorno per 7 giorni ne determina un aumento).

Per contro può aumentare in gravidanza ed essere influenzata dagli stati carenziali di ferro; sono citati anche incrementi in neoplasie epatiche e cirrosi biliare.

Questo dato insieme all'anamnesi, all'incremento della gammaGT, del volume globulare erotrocitario, dell'incremento del rapporto AST/ASL ed eventualmente dell'aumento di trigliceridi e dell'acido urico (per i bevitori da lungo tempo), ci permettono di identificare con maggiore precisione, sebbene indirettamente, i soggetti abitudinariamente dediti all'alcol.

Una volta diagnosticato l'abuso di alcol è compito del medico competente rilasciare un giudizio di idoneità che escluda temporaneamente il lavoratore dalle mansioni a rischio per sé o per gli altri e di avviarlo ai centri per l'assistenza attivi presso le asl.

Da notare che l'alcolista può usufruire dei benefici previsti per i lavoratori tossicodipendenti (art. 29 della Legge 26 giugno 1990, n. 162):

  1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
  2. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego possono determinare specifiche modalità per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1. Salvo più favorevole disciplina contrattuale, l'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.
  3. Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 è consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, secondo comma lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230. Nell'ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non possono avere una durata superiore ad un anno." Al termine del programma riabilitativo il lavoratore potrà essere reinserito con la piena idoneità. Viceversa in caso di prosecuzione dell'abuso alcolico ed abbandono dei programmi riabilitativi il lavoratore potrà essere giudicato permanentemente non idoneo alle mansioni o ai compiti lavorativi in oggetto.

Appare pertanto indispensabile una collaborazione tra il medico competente ed i colleghi dei servizi pubblici di recupero.

Pagina aggiornata il 28/8/2006

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