Rapporto professionale del medico competente

Anche l'Ordine dei Medici di Milano ribadisce che il medico competente può avere un rapporto di libera professione o dipendenza con l'azienda o di dipendenza di struttura pubblica o privata convenzionata con l'azienda.

Risposte a cura del Legale Avv. Pennasilico 26/5/06

Un Vostro iscritto allegando la nota 22/12/05 prot. 3148 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, chiede di sapere:

  1. se tale nota ha valore generale per tutti i medici del lavoro e per tutte le situazioni di lavoro sotto forma di collaborazioni professionali per Centri o Laboratori privati che forniscono servizi ad aziende private comprensivi dell'opera dei medici del lavoro competenti;
  2. se tale nota è legittima sul piano deontologico;
  3. se effettivamente tutela gli interessi dei medici del Lavoro;
  4. se invece tutela prevalentemente gli interessi aziendali. Fermo restando che non rientra nei poteri-doveri istituzionali dell'Ordine fornire pareri legali personali, credo che potrebbe essere risposto come segue:

Sul primo quesito. 

La nota Ministeriale non ha tecnicamente efficacia obbligatoria anche se, promanando dall'autorità ministeriale, per la sua autorevolezza deve tenersene conto soprattutto da parte dei soggetti pubblici.

Peraltro la nota ministeriale, in base alle sue argomentazioni e motivazioni, appare condivisibile.

Non escludo ovviamente la possibilità di sostenere innanzi alla competente autorità giurisdizionale la tesi opposta chiedendo al giudicante di non ritenere manifestamente infondata una eccezione di legittimità costituzionale che potrebbe essere sollevata invocando una illegittima disparità di trattamento operata dall'art. 17 comma 5 .

E' certo ovviamente che tale controversia comporterebbe u n tempo lungo e, allo stato, la pubblica amministrazione si trincererebbe dietro a tale nota ministeriale.

Sul secondo quesito.

Non mi pare che sorgano problemi di natura deontologica perché è la legge che disciplina la materia, né si comprende chi e quale norma sarebbero in contrasto con il codice deontologico.

Per quanto si riferisce ai punti tre e quattro la valutazione diviene di carattere politico in senso lato inteso e tale valutazione è lasciata alla discrezionalità del legislatore che ha emanato la norma.

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Dott. Cristiano Ravalli Medico Chirurgo - Odontoiatra - Specialista in Medicina del Lavoro Esperto del Ministero della Salute per il Programma E.C.M. Consulente Tecnico del Tribunale di Milano n. 9847 Piazza Gerusalemme, 4 - 20154 - Milano Tel./Fax 02/3452021 -

Pagina aggiornata il 28/8/2006

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