Prodedure in caso di malattia professionale ed enti interessati

Il sanitario che effettua la diagnosi di una malattia la cui origine professionale è quantomeno sospetta ha l'obbligo di segnalare la patologia a diversi enti.

Deve innanzitutto inviare il "referto all'autorità giudiziaria", in sostanza alla Procura della Repubblica (ai sensi dell' art. 365 C.P. e 334 C.P.P.) e la denuncia di Malattia Professionale all'Asl ( ai sensi dell'art 139 del D.P.R. 1124/1965 e L. 833/2000).

Molti preferiscono svolgere questa segnalazione congiuntamente in una unica segnalazione ai Servizi di Prevenzione della Asl in quanto all'interno di questi Servizi sono presenti Ufficiali di Polizia Giudiziaria (attenzione tuttavia che alcune Procure non danno questa interpretazione).

Deve inoltre inviare la denuncia alla Direzione Provinciale del Lavoro ( ai sensi dell'art. 139 D.P.R. 1124/1965)

All'Inail (ai sensi dell'art. 10 D.L. 38/2000).

Infine deve compilare il Primo certificato di Malattia Professionale e consegnarlo al Lavoratore il quale potrà decidere se consegnarlo al Datore di Lavoro o meno. In caso di consegna, l'azienda dovrà inviarlo all'Inail congiuntamente al modulo di Denuncia di Malattia Professionale (reperibile sul sito dell'Inail).

L'Inail, dopo le valutazioni, riconoscerà o meno la malattia professionale e, in caso positivo, la indennizzerà al lavoratore (L'Inail è una assicurazione: l'azienda paga un premio annuo e l'Inail indennizza il lavoratore in caso di malattia).

L'asl effettuerà le valutazioni di rilevanza penale, valutando se ci sono stati comportamenti omissivi da parte del datore di lavoro nei confronti della normativa a tutela della salute e sicurezza.

Attenzione: la denuncia di malattia professionale che il medico invia direttamente all'Inail non apre la pratica di indennizzo; essa è aperta solo dall'invio del primo certificato da parte del datore di lavoro/lavoratore.

Il medico che, in presenza di una malattia di sospetta origine professionale, non procede ad effettuare il referto alla autorità giudiziaria è sanzionabile penalmente.

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Dott. Cristiano Ravalli Medico Chirurgo - Odontoiatra - Specialista in Medicina del Lavoro Esperto del Ministero della Salute per il Programma E.C.M. Consulente Tecnico del Tribunale di Milano n. 9847 Piazza Gerusalemme, 4 - 20154 - Milano Tel./Fax 02/3452021 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Pagina aggiornata il 30/8/2006

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