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Le libere professioniste iscritte ad una delle varie casse previdenziali (del notariato, degli avvocati e dei procuratori legali, dei farmacisti, dei veterinari, dei medici, dei geometri, dei dottori commercialisti, degli ingegneri e architetti, dei ragionieri, dei consulenti del lavoro, nonché le varie casse nate dopo la legge n. 335/95  al decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001) hanno acquisito, in virtù di quanto disposto dalla legge 11 dicembre 1990, n. 379, il diritto all'indennità di maternità per il periodo corrispondente ai due mesi precedenti il parto e ai tre mesi successivi.
Il TU si occupa delle libere professioniste trasponendo, con mere modifiche formali, quanto contenuto nella legge n. 379/1990. Il Capo XII del TU, infatti, è interamente dedicato a queste lavoratrici: con quattro articoli, 70, 71, 72 e 73, viene delineato il quadro dei diritti e degli adempimenti per ottenerli. 
 
La misura dell'indennità è pari all'80% di 5/12 del reddito percepito e denunciato dalla professionista nel secondo anno precedente quello del parto. L'importo mensile del trattamento in ogni caso non può essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'80 del salario minimo giornaliero degli impiegati del commercio. 
 
A tale proposito vanno però segnalate due modifiche all'articolo 70 del suddetto TU, per effetto della legge n. 289 del 15 ottobre 2003. 
La prima riguarda il concetto di reddito cui fare riferimento, essendo ora circoscritto al «solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito di lavoro autonomo» (escludendo quindi redditi diversi), e il periodo in cui tale reddito viene rilevato: si tratta del secondo anno precedente l'evento e non più la domanda. 
 
La seconda modifica riguarda l'importo dell'indennità che non può essere superiore a 5 volte l'importo minimo già fissato dalla legge stessa. 
 
In caso di aborto spetta l'indennità nella misura di una mensilità se l'aborto avviene tra il 3° e il 6° mese, e in misura intera, per 5 mesi, se l'interruzione della gravidanza avviene dopo il 6° mese. 
In caso di adozione o affidamento spetta l'indennità per tre mesi a decorrere dalla data di ingresso del bambino in famiglia a condizione che lo stesso non abbia superato i 6 anni di età. Tale limite di età, tuttavia è stato dichiarato illegittimo dalla sentenza n. 371/2003 della Corte Costituzionale, per cui anche in caso di adozione internazionale l'indennità compete anche oltre il limite di sei anni, purché entro la maggiore età. 
 
ADEMPIMENTI DELLA LAVORATRICE  
La prestazione è erogata dalla cassa di appartenenza dietro presentazione di domanda che può essere inoltrata già dal 6° mese di gravidanza e non oltre il termine perentorio di 180 giorni dalla nascita del bambino. La domanda, in carta libera, deve essere corredata dal certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto nonché dalla dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'inesistenza del diritto all'indennità come lavoratrice dipendente o lavoratrice autonoma  
 
In caso di adozione la domanda deve essere presentata alla competente cassa di assistenza e previdenza della lavoratrice entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di ingresso del bambino nella famiglia e corredata da dichiarazioni attestanti, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza del diritto all'indennità di maternità a qualsiasi altro titolo. Va corredata, inoltre, da copia autentica del provvedimento di adozione o affidamento. 
 
Anche per queste casse la finanziaria dell'anno 2000, legge 23 dicembre n. 488, ha previsto una riduzione degli oneri contributivi a partire dal 1° luglio, ma la misura delle nuove contribuzioni dovrà essere stabilita da provvedimenti dei consigli di amministrazione delle singole casse. 
 
La categoria delle libere professioniste non è poi stata minimamente coinvolta dalle novità introdotte dalla legge in materia di congedi, poiché si tratta di norme destinate ai rapporti di lavoro dipendente e, in via eccezionale, seppure limitatamente ad un breve periodo di congedo parentale, alle lavoratrici autonome di cui alla legge n. 546/87. Oggettivamente non si comprende tale esclusione, viste le sostanziali equivalenze fra le due categorie di soggetti. 
 
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 3 del 26-29 gennaio 1998, aveva già sancito il diritto delle libere professioniste di ottenere l'erogazione dell'indennità di maternità, per i due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi, senza imporre come condizione l'effettiva astensione dal lavoro. 
 
Alla Corte si era appellata la Cassa dei notai, che chiedeva l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 397/90 nella parte in cui consente l'erogazione dell'indennità senza imporre alla lavoratrice l'astensione dal lavoro. Il ricorso dell'appellante era basato sul criterio secondo il quale, nell'interesse della salute del bambino e della puerpera, era necessario applicare anche alle professioniste iscritte alla cassa l'interdizione dal lavoro durante il periodo di percezione dell'indennità di maternità, così come imposto alla generalità delle lavoratrici. 
 
La Corte non ha ritenuto fondata la questione di legittimità affermando che: «la norma impugnata, pur interpretata nel senso che al giudice rimettente appare viziato di incostituzionalità, non determinando oggettivi ostacoli allo svolgimento del ruolo materno, non urta con il precetto dell'articolo 32 della Costituzione. La tutela costituzionale del diritto alla salute della donna e del bambino, infatti, non è vulnerata dalla esistenza di una norma che per una particolare categoria di lavoratrici stabilisce una protezione complessivamente adeguata alle peculiari caratteristiche della categoria medesima».
 
 
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aggiornata il 22/2/04 
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