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RETRIBUZIONE IN GRAVIDANZA 
 
Anzianità di servizio 
I periodi di congedo di maternità/paternità, anche anticipato o posticipato, devono essere computati nell'anzianità di servizio, a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alle mensilità aggiuntive e alla gratifica natalizia.  
 
I periodi di congedo parentale ed i congedi per malattia del bambino/a sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle mensilità aggiuntive.
Assenza
Trattamento economico
Scatti di anzianità
Ferie/ 13^
Altri premi
TFR
Congedo Maternità o Paternità
80% integrata al 100% nelle banche e assicurazioni
SI
SI
SI
SI
Congedo parentale
30% 
SI
NO
NO
SI
Malattia bambino
niente
SI
NO
NO
SI
 
Per quanto riguarda gli automatismi di carriera, il contratto nazionale dei dipendenti delle Imprese di Assicurazione (Ania) e quello delle Banche di Credito Cooperativo stabiliscono la computabilità di tutti i periodi di assenza per la loro maturazione. 
Così non è per gli altri settori, dove, nonostante alcuni pronunciamenti giurisprudenziali a favore delle lavoratrici, solo poche aziende tengono conto delle assenze per congedo parentale negli avanzamenti automatici di carriera. 
 
Trattamento economico 
Congedo di maternità / paternità 
Nel corso del congedo di maternità / paternità viene corrisposta a carico dell'INPS la seguente indennità: 
 
80% dell'ultima retribuzione mensile intera (maggiorata del rateo di gratifica natalizia e delle altre mensilità aggiuntive) precedente l'inizio del congedo di maternità / paternità. 
 
Alcuni contratti aziendali prevedono un trattamento economico di miglior favore con l'integrazione al 100%. 
 
Cessazione del rapporto di lavoro 
L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi risoluzione del rapporto di lavoro per: 
  • Cessazione dell'attività dell'azienda cui la lavoratrice è addetta; 
  • Scadenza del termine per assunzioni a tempo determinato purchè si verifichino durante i periodi di congedo di maternità sia normale che anticipato. 
  •  
    Congedo parentale 
    L'indennità corrisposta dall'INPS nel corso del congedo parentale è pari al 30% dell'ultima retribuzione intera percepita prima di entrare: 
  • In congedo di maternità se il congedo parentale segue immediatamente il congedo di maternità; 
  • in congedo parentale quando questo viene fruito frazionatamente e quindi si situa in periodi non immediatamente successivi al congedo di maternità (circolare INPS n. 109/2000). 
  •  
    Entro quando 
    Viene retribuito un periodo complessivo, tra i genitori, di 6 mesi di congedo parentale (30% ultima retribuzione mensile intera) ai: 
     
  • genitori naturali fino al 3° anno di vita del bambino/a (*); 
  • genitori adottivi o affidatari fino al 6° anno di età (*); 
  • genitori adottivi o affidatari tra i 6 e i 12 anni di età (entro i 3 anni successivi all'ingresso in famiglia). 
  • (*) il giorno del compleanno deve essere compreso 
     
    Inoltre l'indennità spetta a condizione che il reddito personale annuo del richiedente assoggettabile all'IRPEF sia inferiore a 2,5 volte limporto annuo del trattamento minimo INPS pari, per il 2002, a 12.762,35 euro:  
     
  • genitori naturali fino al 3° anno di vita del bambino/a, che abbiano già fruito dei 6 mesi complessivi di congedo retribuito per i genitori naturali dal 3° fino all'8° anno di età, per periodi eventualmente ancora non fruiti;  
  • genitori adottivi o affidatari quando il congedo prosegue oltre i 6 mesi tra i due genitori oppure per periodi fino a 6 mesi dopo il 3° anno di ingresso in famiglia. 
  •  
    Ai fini della determinazione del reddito: 
  • per i rapporti di lavoro a tempo parziale la soglia individuale di reddito non va riproporzionata e pertanto resta la medesima; 
  • da tale reddito sono esclusi il reddito per la casa di abitazione,TFR, arretrati a tassazione separata e la stessa indennità per congedo parentale. 
  • il reddito da considerare è quello presunto dell'anno in cui iniziala prestazione o parte di essa. Pertanto, per periodi a cavallo di due anni, va valutata l'opportunità di riprendere anche per un solo giorno il lavoro nel nuovo anno. 
  •  
    Riposi giornalieri 
    Sono regolarmente retribuiti dal datore di lavoro per conto dell'INPS.  
    Malattia del bambino 
    La disciplina legislativa non prevede alcuna copertura economica. I CCNL di settore e/o aziendali possono stabilire condizioni di migliore favore. 
    Part time 
    In base al principio di non discriminazione, le lavoratrici a tempo parziale hanno diritto a tutte le indennità previste indipendentemente dal tipo di lavoro parziale svolto: queste indennità sono erogate in proporzione all'orario ridotto della prestazione lavorativa. 
     
    Per il part time ciclico (rapporto che prevede periodi di lavoro alternati a periodi di non lavoro) : 
  • se il congedo di maternità inizia entro il periodo lavorativo o entro 60 giorni dall'ultimo giorno lavorato, l'indennità viene erogata per tutto il periodo di congedo, anche durante la fase non lavorativa; 
  • se il congedo di maternità inizia oltre il 60° giorno dall'ultimo giorno lavorato, l'indennità viene erogata solo per i giorni compresi durante le fasi lavorative e non compete durante le pause. 
  • Se la lavoratrice/ore e il datore di lavoro concordano la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di maternità/paternità, l'indennità da corrispondere viene calcolata sulla base della retribuzione più favorevole (art. 60, c.2 TU.). 
     
     
    aggiornata il 31/7/04 
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